giovedì 18 giugno 2015

"SCANDALOSO: I PORTAVOCE 5 STELLE RUBANO LO STIPENDIO !" ABOLIAMO IL PARLATOIO !

SCANDALOSO: I PORTAVOCE 5 STELLE RUBANO LO STIPENDIO! ABOLIAMO IL PARLATOIO !

In foto, i Portavoce 5 stelle

Ebbene si, anche noi sappiamo usare la comunicazione di massa ed il sensazionalismo, ma verso obiettivi positivi per tutti i cittadini. 
Inoltre, il titolo ha ben poco di sensazionale e molto di reale, ecco di seguito brevemente e lapidariamente i motivi.
Ed anche una proposta: ABOLIAMO IL PARLAMENTO !
1) ERA IL 4 DICEMBRE 2013 QUANDO LA CONSULTA DICHIARÒ L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL PORCELLUM e la conseguente illegittimità del Parlamento, che ancora oggi, a distanza di un anno, prosegue a legiferare. I Portavoce 5 Stelle urlarono in aula: “Siamo tutti illegittimi”, ma poi subito dopo ci ripensarono e motivarono la propria scelta dicendo che "dovevano ... resisteredall’interno”.
2) Peccato che uno dei motivi d’illegittimità del sistema elettorale è proprio che assicura “maggioranze di ferro” anche col vantaggio di un solo voto. Con il 54% alla Camera al PD È MATEMATICAMENTE IMPOSSIBILE FAR PASSARE QUALSIVOGLIA INIZIATIVA DELL’OPPOSIZIONE, se non scendendo a patti con la maggioranza. Se anche tutte le opposizioni si coalizzassero non potrebbero mai far passare un provvedimento non voluto dalla maggioranza.

Allora cosa ci fanno ancora lì i pentastellati ? 

E’ triste dirlo, ma la risposta plausibile appare solo una: CAMPAGNA ELETTORALE. Pubblicizzano proposte di legge che mai passeranno e discorsi in aula - blablabla molti belli ma del tutto inutili all’obiettivo - come grandi atti “rivoluzionari” ed “eroici”, come se possano essere di qualche concreta utilità. 
Eppure una dittatura non si combatte certo facendosi bacchettare come scolaretti indisciplinati da Boldrini e Grasso, cosa che non fa altro che confermarne il potere. 
Iniziamo a pensare che Calderoli non mentiva quando disse che il Porcellum resterà perché fa comodo a tutti, anche a Grillo. 

In effetti, se l’attuale campagna elettorale 5 Stelle con location Montecitorioandasse a buon fine, converrebbe anche a loro avere la maggioranza con un solo voto in più... e lo stanno tristemente confermando.

Cosa dovrebbero fare allora? 
No, noi non cadiamo nella finta partecipazione che spaccia il Movimento 5 Stelle! 

LA VERA FORZA DEL MOVIMENTO SONO I CITTADINI, NON I PORTAVOCE, nuove starlette, molte create a tavolino dalla Casaleggio Associati, da far applaudire in un eterno e sconclusionato show pur di non far partecipare davvero, perché è più comodo, anche per i cittadini, scaricare sui rappresentanti decisioni e responsabilità.
Il vero merito del Movimento 5 Stelle è stato di aver portato milioni di cittadini a partecipare di più nella politica locale e nazionale, ma poi si limita a far loro applaudire questo o quel Portavoce. 

Nessuna reale partecipazione, nessun lavoro comune.
E poi, diciamocela tutta con estrema franchezza: si può contrastare un sistema e poi...entrarvi dentro ?
Ergo, credibilità zero !

IL GRUPPO LIBRA HA APERTO UN PROCEDIMENTO STORICO A FEBBRAIO 2014, miseramente finito per dissidi interni ai rappresentanti. Quel procedimento forse ci avrebbe potuto liberare. I Portavoce 5 Stelle, nonostante i ripetuti appelli, anche da parte dei cittadini pentastellati, hanno fatto orecchie da mercante, contribuendo all’insabbiamento mediatico e politico, che ha determinato una prima archiviazione dopo ben nove mesi di lotta giudiziaria e popolare.
Continuate pure a votare 5 Stelle e ad applaudire i bei discorsi e i bei post elettorali dei Portavoce ; noi non ci stiamo.
Ognuno prosegua le proprie lotte, a noi non interessa governare, ma liberare l’Italia dalla dittatura e ristabilire le regole democratiche, senza le quali CHIUNQUE VINCERÀ SARÀ UN DITTATORE ED UN USURPATORE DI POTERE POLITICO. 
In parole povere, un criminale della peggior specie, che compie i reati più gravi del nostro ordinamento, quelli contro lo Stato e la democrazia e, dunque, contro tutti i cittadini. 

Allora ?
ALLORA, MEGLIO ABOLIRE IL PARLAMENTO !
Rectius, la casta del Parlatoio nazionale!
Non basta solo ripristinare il diritto di voto. Smettiamola una volta per tutte con quest'altra mistificazione, PER CORTESIA !
 
L'approvazione in sordina della legge che consente il prelievo forzoso sui CONTI CORRENTI (http://wp.me/pv8a8-WbW) pare non avere indotto neppure nel gruppo Libra la benchè minima riflessione su cosa vada veramente inteso per democrazia al popolo !!!! Siete ancora tutti fermi al FALSO MITO della rappresentanza SALVIFICA, DERESPONSABILIZZANTE E CON EFFETTI CRIMINOGENI !
 
In alternativa io propongo il MOVIMENTO MASANIELLO 7° POTERE. PER LA REALE CYBERSOVRANITA’ AL POPOLO .
All'Italicum -superincostituzionale più del Porcellum: legge elettorale creata da un parlamento incostituzionale- e alla dittatura della democrazia MontiLettaRenziana contrappongo un progetto che prevede l’entrata in Parlamento con metodi democratici ma al solo solo scopo di... eliminarlo!
Potere diretto al popolo e creazioni di leggi con un clik!
Il motto è “L’unione dei Davide, moventisi in massa e inermi verso il Parlamento, abbatterà il Golia della tirannia".
Semplicistico?
Molto meglio del mito della falsa rappresentanza, autentica palla al piede. 
Chè poi, in realtà, quelli del gruppo Libra non mi hanno affatto risposto:" Quale democrazia ? Quale diritto di voto? Per eleggere chi? "Democrazia diretta, senza intermediari !
Gli eletti sono solo dei furboni (e non dico altro perchè detesto spargere sterco) che, una volta in parlatoio, rappresentano solo se stessi e il loro avido ventre !
Nel ventunesimo secolo o si trovano stringenti correttivi alla rappresentanza o è inutile continuare a parlare di democrazia e di diritto di voto come panacea dei mali ! 
SOLO UNO STATO CYBERSOCIALIST E UNA GIGANTESCA ROTAZIONE NEI GANGLI PRINCIPALI DELLA REPUBBLICA, ELIMINANDO IL PARLAMENTO (PRIMO PASSO) E LIMANDO LE ALTRE 5 CASTE CONSENTONO UNA RIFORMA DEL SISTEMA OLIGARCHICO VERSO UNA REALE DEMOCRAZIA LIQUIDA DEL POPOLO SECONDO DETTAMI ART. 3, 2° CO. COST.. 
QUESTA E' LA DEMOSFERA, CONTRO LA DEMOPIRAMIDE CORROTTA E VENDUTA. COSTRUIAMO UN MOVIMENTO PER ENTRARE IN PARLAMENTO COL VOTO DEGLI ASTENSIONISTI E DEI REALI OPPOSITORI CON UN SOLO SCOPO: ELIMINARLO! 
IL NOSTRO PROGETTO E' DI REALIZZARE LA SOVRANITA' DEL POPOLO REFERENDARIO PERMANENTE, IN UNA REALE DEMOCRAZIA LIQUIDA, FINALMENTE SENZA PIU' CAPI NE' CAPETTI !
 
POSSIAMO FARE BENISSIMO A MENO DI QUESTO PARLAMENTO e della riduzione a retorica...della nostra Grund Norm.
 
Dall'attuazione della Costituzione, che per noi significa anzitutto ripristino e attuazione della LEGALITA' COSTITUZIONALE, ci aspettiamo ben altro !

Rosanna Carpentieri
Coordinatrice Comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia

martedì 16 giugno 2015

Imposte sulla casa. Io non pagherò e voi?


Siamo arrivati alla scadenza per il pagamento delle imposte sulla casa. Io, come tanti miei Clienti, non pagherò. Vi chiederete il perché. E la risposta è davvero molto semplice: in materia tributaria si è violato ogni limite di decenza letteralmente stuprando ogni norma costituzionale ed imponendo al Paese una gravosa tassazione su beni necessari ed indispensabili.
Dobbiamo parlare di Costituzione quindi. 
L‘art. 53, inserito nel titolo IV della parte I della Costituzione rubricata “rapporti politici” è la norma chiave in materia e deve essere letta in stretto combinato con l’art. 47, inserito nel titolo III della parte I della Costituzione sotto la rubrica “rapporti economici”.
L’art. 53 Cost. enuncia il principio della capacità contributiva, ovvero il principio secondo il quale ogni cittadino deve concorrere alla spesa pubblica secondo le proprie possibilità economiche, nonché il principio della progressività fiscale a cui l’intero sistema tributario deve uniformarsi. L’inserimento della norma che disciplina i tributi nei “rapporti politici” e non in quelli “economici” non è affatto un caso. 
I Costituenti erano infatti perfettamente consapevoli che la tassazione non serve per motivi di cassa, ma serve a fare politica economica e monetariaNon sono le tasse a dover pagare interamente i servizi pubblici ed infatti la norma inequivocabilmente parla di mero “concorso” alla spesa pubblica. Tale principio si sposa con la tutela del risparmio di cui all’art. 47 Cost. ed il conseguente obbligo costituzionale, primigenio rispetto a quello illegittimo del pareggio in bilancio, di attuare politiche di deficit di bilancio per poterlo matematicamente realizzare. (clicca qui per un pezzo sul tema del ruolo del risparmio e della moneta nel disegno costituzionale)
Il termine concorso alla spesa pubblica sta a significare proprio questo, i cittadini non pagheranno tutta la spesa pubblica del paese ma una parte di essa rimarrà nell’economia e nelle loro tasche sotto forma di risparmio perché il livello di tassazione complessivo deve essere inferiore a quello della spesa pubblica. D’altronde è facile comprendere che la spesa pubblica è unicamente il modo con cui lo Stato pompa moneta nel sistema economico e le tasse sono quello con cui parte di tale moneta viene recuperata per redistribuirla nuovamente in un ciclo continuo. Tecnicamente le tasse fanno, proprio per tale fondamentale funzione redistributiva tra le varie classi sociali, politica e non cassa per il Paese. Fu dunque ovvio non inserire la norma che le disciplina nella parte economica della carta fondamentale del nostro Stato. I Costituenti avevano poi chiaro anche che l’unico indice di capacità contributiva era ed è il reddito e che le imposte indirette attuavano ed attuano una progressione alla rovescio incidendo maggiormente sui poveri rispetto ai ricchi. Ergo in seno alla Costituente si riconosceva la possibilità astratta di imposte indirette unicamente sui beni non necessari e di lusso. Ovviamente non si pensava di tassare la prima casa che anzi rappresenta un diritto inalienabile dell’uomo che lo stesso art. 47 Cost. riconosce laddove afferma che la Repubblica “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”. Oggi tale favore particolare viene attuato con un’orgia di imposte che colpiscono tale bene primario.
Più in generale nel nostro Paese, in nome di una falsa emergenza economica causata unicamente dalla cessione di sovranità economica e monetaria, si tassano maggiormente i consumi rispetto ai redditi con aberrazioni che appaiono evidenti agli occhi di tutti. La finalità redistributiva delle tasse è così perduta. Gli unici a non accorgersene sono coloro che governano evidentemente troppo presi ad adempiere gli ordini che la finanza impartisce, così perseguendo il completo tradimento dei nostri interessi nazionali.
Leggiamo alcuni passaggi dell’assemblea costituente in modo che il lettore si possa rendere conto degli incredibili passi indietro fatti nella nostra cultura giuridica. Il 23 maggio 1947 si proseguiva nell’esame degli emendamenti relativi al titolo IV del progetto di Costituzione e si dibatteva proprio l’annoso tema della proporzionalità in materia fiscale. Durante tale seduta l’On. Salvatore Scoca, noto giurista e vero promotore della proporzionalità fiscale, poneva all’attenzione dei Colleghi il seguente concetto che ivi si trascrive: “Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso è il gettito della complementare sul reddito globale, che è a base personale ed aliquota progressiva, abbiamo la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla proporzionalità (omissis…). Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivoIl che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria (omissis…). La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”
Il livello del ragionamento giuridico del 1947 era dunque anni luce superiore a quello attuale. Si aveva ben chiara la manifesta ingiustizia sociale di imposte sui consumi, imposte regressive scorrelate dal principio di capacità contributivaImposte che finiscono inevitabilmente per gravare sulle classi più deboli della società.
L’On. Scoca proseguiva illustrando un concetto ancora oggi di estrema attualità: “Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella di progressività (omissis…). Resta tuttavia fermo che il sistema tributario nel complesso deve essere informato al principio di progressività (omissis…) Lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e solidarietà sociale, debba dare preferenza al principio della progressività (omissis…). Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base allastessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. E’ ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente supporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo”.
Ecco dunque cosa si intende quando si dice che le imposte indirette attuano una progressione rovesciata. L’iva sugli alimenti, ad esempio, pesa certamente di più, in termini di percentuale di spesa sul reddito complessivo, su un povero rispetto ad un ricco. Le imposte sulla casa agiscono allo stesso modo, pesano più sui redditi bassi che su quegli alti. Spostare le imposte dai redditi ai consumi non comporta equità fiscale ma comporta la distruzione della classe medio-bassa della popolazione.
Non vi è dubbio alcuno che le imposte indirette attuino una progressione alla rovescio ecco perché, sempre in sede di Assemblea Costituente, l’On. Meuccio Ruini ben specificò i paletti per il Legislatore in materia tributaria ovvero specificò in quali casi fosse possibile dare corso ad un’imposizione fiscale non retta dal principio di progressività: “non tutti i tributi diretti possono essere applicati con criterio di progressività. D’altra parte, se ai singoli tributi indiretti non si addice il metodo della progressività, si può e si deve tener presente complessivamente tale criterio, gravando la mano sui consumi non necessari e di lusso”.
Oggi tuttavia paghiamo imposte indirette su beni necessari, indispensabili e non di lusso e paghiamo addirittura imposte sull’abitazione principale ed imposte sugli stessi risparmi. Ecco perché il 16 giugno non mi preoccuperò minimamente di pagare le imposte sulla prima casa e spero che tanti italiani seguono lo stesso percorso. La libertà ed i diritti non sono negoziabili.
La capacità contributiva si misura con il reddito e non con il modo con cui tale reddito è speso, altrimenti si commetterebbe anche l’ulteriore idiozia macroeconomica di penalizzare deliberatamente chi consuma rispetto a chi risparmia con conseguenti danni all’intero sistema economico-sociale. 
Fino ad oggi la Corte Costituzionale ha mancato di coraggio e non ha mai affermato con chiarezza tale principio anche perché l’art. 53 Cost. non è stato esaminato in combinazione con l’art. 47 Cost. 
Nessuno ha mai sollevato una questione completa che tenga presente anche il ruolo del risparmio e della moneta nel nostro ordinamento.  
Mai è poi stata specificata la vera natura delle tasse, natura che pure emerge evidente anche dalla piena presa d’atto dell’ubicazione dell’art. 53 all’interno della Costituzione.
Io non pagherò e voi?
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sabato 13 giugno 2015

La violazione del principio della capacità contributiva: ecco perché il sistema tributario italiano è illegittimo.Ma i sindaci sono CONNIVENTI.

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In questo pezzo si ripercorrono nuovamente le ragioni per cui gran parte della tassazione nazionale è manifestamente illegittima per violazione di una serie di precetti costituzionali. Illegittimità che si deve anche alla colpevole inerzia della Corte Costituzionale che in materia ha chiaramente mancato di coraggio pronunciando alcuni principi non accettabili in quanto palesemente errati sotto il profilo logico.
Prendendo spunto dal proseguo dell’attività processuale nella causa che vede contrapposto il Comune di Pontinvrea al Governo per ottenere la declaratoria di incostituzionalità delle imposte sulla casa voglio riepilogare le ragioni per le quali, a prescindere da eventuali ragioni di opportunità che nulla hanno a che vedere con il diritto e che purtroppo hanno spinto alcuni Magistrati a sostenere il contrario, le imposte sulla casa sono da considerarsi illegittime.
La causa pendente nanti al Tribunale di Genova è stata instaurato specificatamente per accertare la lesione dei diritti costituzionali dei cittadini con particolare riferimento a quelli previsti negli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 Cost. Dunque specificamente si dibatte del diritto all’abitazione di cui all’art. 25 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, rientrante ex art. 2 Cost. nella piena tutela costituzionale, del diritto di uguaglianza di cui all’art. 3, del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost., del diritto al diritto al risparmio di cui all’art. 47 Cost. e del diritto/dovere di concorrere alle spese dello Stato in base alla propria capacità contributiva reale.
Quanto segue è tratto direttamente dalla prima memoria depositata nella giornata di giovedì nella causa in corso curata dallo scrivente in rappresentanza del Comune di Pontinvrea del bravissimo Sindaco Matteo Camiciottoli e dagli Avv.ti Gabriela Musu e Laura Muzio in rappresentanza del cittadino rapallese che ha dato spunto all’azione.
-In merito alla violazione degli artt. 47 e 53 Cost.
Preliminarmente occorre rimarcare come le due norme costituzionali non siano mai stati vagliate congiuntamente dalla Corte Costituzionale benché siano un unicum inscindibile. La spesa pubblica infatti non deve essere interamente a carico dei contribuenti i quali hanno il ben diverso dovere di concorrere alla stessa. La lettura del combinato degli artt. 47 e 53 non lascia adito a dubbi sul punto.
Laddove si dispone che la Repubblica debba tutelare ed incoraggiare il risparmio in tutte le sue forme (ex art. 47 Cost.)ovviamente si qualifica il preciso ruolo giuridico-istituzionale del deficit pubblico (come ben ha sottolineato il Presidente della V Sez. del Consiglio di Stato Luciano Barra Caracciolo, probabilmente il punto di riferimento giuridico più elevato sul tema). L’accantonamento del risparmio privato è infatti possibile unicamente attraverso politiche di deficit di bilancio, ovvero lo Stato ogni anno deve necessariamente lasciare nelle tasche dei cittadini qualcosa in più rispetto a quanto drena con le tasse.
Assai semplice capire che se uno Stato, fin dal primo anno della sua esistenza recuperasse a tassazione esattamente la quantità di moneta emessa, il risparmio sarebbe matematicamente impossibile. In un sistema economico aperto esistono ovviamente altre variabili, quali ad esempio la bilancia dei pagamenti. Dunque il risparmio potrebbe essere creato con l’esportazione ma tale politica non è perseguibile nel lungo periodo e comunque non consentirebbe un risparmio “diffuso” come prevede l’art. 47 Cost. ma unicamente un risparmio concentrato nelle imprese che fanno esportazione ed in quelle ad essere strettamente correlate.
Il principio di cui si dibatte, ovvero il ruolo giuridico-istituzionale del deficit, trova poi conferma nello stesso articolo 53 Cost. laddove, non certo a caso, si afferma l’obbligo ad un mero contributo alla spesa pubblica. I cittadini, anno dopo anno, non corrisponderanno mai all’erario il 100% del costo della spesa pubblica, ma la minor quota sovranamente decisa dalla nazione. Ciò che rileva sottolineare è che tale ragionamento non è mai giunto all’attenzione della Corte Costituzionale che sino ad oggi ha sempre esaminato solo separatamente gli artt. 47 e 53 Cost. fissando però alcuni paletti, che comunque hanno grande importanza.
Paletti che oggi sono stati abbondantemente sovvertiti dalle politiche di indiscriminata tassazione sulla casa compiuta ai danni dei contribuenti, politiche che sic et simpliciter costituiscono il completo tradimento della Costituzione. Questo benché, nel complesso, come detto in apertura la Corte sul punto abbia comunque sempre mancato la stoccata decisiva.
Entriamo nel merito, rammentando tuttavia che qualsivoglia ordinanza di rimissione in tema imposte sulla casa sarebbe errata in partenza se non considerasse il necessario preambolo in merito al ruolo istituzionale del deficit pubblico di cui si è detto. In riferimento alla tutela del risparmio è di assoluto rilievo la sentenza n. 143/1995 nella quale si dibatté sulla legittimità del prelievo forzoso sui conti correnti compiuto dal Governo Amato.
Ivi la Corte, benché abbia affermato la natura programmatica dell’art. 47 Cost., comunque sottolineò che la norma si intende senza alcun dubbio violata allorquando si assista ad una “vera e propria contraddizione o compromissione dell’anzidetto principio”della tutela del risparmio.
Ovvero lo Stato, secondo la Corte, ha ampia autonomia in materia finanziaria (anche se sarebbe meglio dire aveva, visto che la sovranità monetaria ed economica è stata ceduta in violazione degli artt. 1 ed 11 Cost. ad un ordinamento esterno in forza dei Trattati istitutivi dell’UE ed in particolare dell’UEM) e può decidere la politica fiscale ritenuta di interesse nazionale, purché non sia cancellata la possibilità di creare risparmio.
Ebbene oggi, in materia fiscale, siamo giunti alla totale compromissione del risparmio. I termini della questione sono in realtà generali e non specifici sulle sole imposte che afferiscono alla casa. Infatti fin dal Protocollo n. 12 allegato al Trattato di Maastricht si è codificato il cd. vincolo del 3% nel rapporto tra deficit e pil annuo. Tale parametro è stato imposto senza tenere in considerazione il costo degli interessi sul debito pubblico e pertanto, visto che tali costi superavano (e superano oggi) il predetto limite, l’Italia è stata costretta a fare avanzo primario (tassare più di quanto spende al netto degli interessi) da oltre vent’anni. Ovvero si verifica esattamente la situazione dell’esempio che si era fatto in precedenza. Abbiamo uno Stato che toglie più moneta di quanta ne immette rendendo impossibile il risparmio.
Anche tale cappello introduttivo non può mancare in un ordinanza di rimissione che riguardi l’oggetto del contendere. Ma abbandoniamo i termini generali per analizzare specificatamente le imposte sulla casa.
Se il risparmio è reso impossibile, a causa di una tassazione feroce che colpisce un contribuente a prescindere dalla reale capacità contributiva, tassando beni come la casa, il limite costituzionale evidenziato nella pronuncia n. 143/2005 è superato. Sempre più cittadini non pagano queste imposte semplicemente per una banalissima ed evidente circostanza, già abbondantemente provata, non dispongono delle somme necessarie a farloOvvero ha una capacità contributiva insufficiente a pagare i tributi richiesti.
E veniamo ora ai paletti specifici in merito di capacità contributiva e progressività fiscale. La Corte Costituzionale ha spesso “salvato” molti tributi in forte odore di incostituzionalità. Come ho già detto è francamente è inutile girarci intorno e tanto vale dire le cose esattamente come stanno. La Corte, per non entrare in conflitto con gli altri poteri dello Stato (forse in ossequio alla separazione dei tre poteri fondamentali), ha formulato una serie di sentenze che indubbiamente tradiscono lo spirito dell’art. 53 Cost., sentenze tuttavia che, è bene ribadirlo, non hanno mai esaminato il tema congiuntamente alla violazione dell’art. 47 Cost.
La capacità contributiva infatti non può prescindere dall’essere effettiva e concreta. In sostanza desumere una capacità contributiva extra dal modo con cui si utilizza un reddito già tassato lascia davvero attoniti. Gli stessi padri costituenti limitavano tale ipotesi alle imposte non necessarie e di lusso auspicando una profonda modifica del sistema tributario a seguito dell’entrata in vigore della futura Costituzione, ma ciò non avvenne mai.
Peraltro alcune sentenze della Corte Costituzionale potevano avere un senso prima del già citato Protocollo n. 12 (dunque ante 1992) visto che allora il risparmio era comunque possibile ed i cittadini, in concreto, avevano la capacità contributiva per versare alcuni tributi indiretti su cui, complessivamente, lo Stato non calcava assolutamente la mano come fa oggi in cui il gettito da tributi indiretti ha sostanzialmente raggiunto quello da tributi diretti. Dopo le cessioni di sovranità compiute dai Trattati UE le vecchie sentenze sono indubbiamente inadeguate, inconferenti rispetto alla nuova realtà.
L’unico elemento indice di capacità contributiva effettiva, oggi come allora, non può che essere il redditoCosa si compra con il reddito accumulato è semplicemente una scelta che non induce a generare nuova capacità contributiva. Se si dispone di reddito 100 la capacità contributiva non varia certamente se si spende il 10%, il 20% oppure il 50% di detto reddito.
Inoltre la casa poi è per definizione il bene rifugio del risparmio nazionale e dunque, tassando la casa, si tassa reddito già soggetto a precedente tassazione nel momento in cui semplicemente si trasforma da risparmio liquido (deposito bancario) a risparmio immobiliare. Il coraggio di affermare un tale principio è sempre mancato alla Corte Costituzionale ma non si vede come non dovrebbe essere possibile farlo oggi, soprattutto se l’eccezione venisse formulata ricordando anche l’art. 47 Cost. ed il ruolo giuridico del deficit e del risparmio.
Un conto è affermare che un tributo indiretto non viola il principio di progressività (che ovviamente afferisce al sistema tributario nel suo complesso e non al singolo tributo), ben altro è affermare che l’abitazione principale o quella secondaria, qualora sia sfitta, costituiscano una capacità contributiva aggiuntiva.
In merito all’abitazione principale poi non vi può essere davvero alcun dubbio, il suo possesso non è un indice di capacità contributiva ma un diritto inalienabile dell’uomo. Si chiede dunque un gesto di coraggio nel rimettere alla Corte Costituzionale un’obiezione mai portata con tale schiettezza e decisione: ovvero che la conformità al principio della capacità contributiva sussiste solo laddove la tassazione è il corrispondente di una capacità contributiva reale, attuale ed effettiva e non già potenziale e che ovviamente il risparmio accantonato non è indice di capacità contributiva supplementare o aggiuntiva ma un diritto di rango costituzionale tutelato e riconosciutoSenza questo principio si arriva al paradosso che chi non ha un reddito (si pensi ad un disoccupato) o chi ha un reddito insufficiente come l’attore che porta avanti la causa in corso nanti al Tribunale di Genova, viene tassato senza alcuna correlazione ad esso gettando un individuo nell’ovvia e conseguente disperazione e prostrazione. Così si sfocia nell’arbitrio e nell’irragionevolezza.
Peraltro il fatto che le imposte violino l’art. 53 Cost. allorquando siano intrinsecamente arbitrarie ed irrazionali è principio già affermato dalla Corte CostituzionaleCosa c’è di più irrazionale ed arbitrario di tassare chi non ha un reddito sufficiente a pagare le relative imposte?
Esaminiamo quindi una delle sentenze più importanti della Consulta, quella che riguardò la vecchia I.C.I. che, erroneamente, fu salvata. La sentenza è la n. 111/1997.
La Corte affermò: “Il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali, mobiliari ed immobiliari non è di per se lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, purché la sua scelta discrezionale non sconfini nell’arbitrarietà.
Ecco dunque che la Corte conferma il limite dell’arbitrarietà. Ed ovviamente è certamente arbitrario tassare chi non dispone della capacità contributiva sufficiente a pagare il relativo tributo. Ma il punto è un altro. La sentenza non brilla per costruzione argomentativa è un vero e proprio ossimoro.
Francamente non ci si aspetterebbe ragionamenti così irrazionali e contraddittori dalla Corte Costituzionale che dovrebbe essere la garante della legalità del nostro ordinamento. Non si può certamente affermare il principio “tassa ciò che vuoi” purché non si sconfini nell’arbitrarietà, principio che purtroppo pare evincersi dal tenore del passo delle motivazioni sopra riportato. Tassare ciò che si vuole è, per definizione, un atto palesemente arbitrario. Ovviamente, ben comprendendo che i Giudici della Corte Costituzionale hanno un bagaglio tecnico ed una preparazione talmente elevata da non poter scrivere una simile sciocchezza senza essersi resi conto del paradosso in cui sono palesemente caduti, appare chiaro un fatto preciso: all’epoca si intese rispettare l’autonomia del Parlamento.
Forse è anche encomiabile che in allora la Magistratura volesse preservare l’equilibrio dei poteri ma esecutivo e legislativo hanno dimostrato di non essere all’altezza della fiducia conferita proseguendo, negli anni, all’incremento di una tassazione sempre più scorrelata alla capacità contributiva. L’I.C.I. oggettivamente non si avvicinava nemmeno lontanamente al livello di pressione delle nuove imposte sulla casa, era un balzello sostenibile, benché incostituzionale.
La recrudescenza dell’imposizione sulla casa determina l’urgenza di ritornare sul tema, sapendo (e sperando) che questa volta i Giudici sapranno fare tesoro dell’errore commesso senza più concedere credito a chi ha dimostrato di non meritarlo. Indiscutibile checiò che si acquista con il reddito non comporta affatto un incremento della capacità contributiva che resta inscindibilmente correlata ad una ed una sola variabile: il reddito stesso con cui l’acquisto si è potuto effettuare. Casomai l’acquisto di un bene in assenza di reddito può essere indice di evasione fiscale ma non certo indice, ex lege, di capacità contributiva aggiuntiva.
Sono due cose completamente distinte. L’art. 53 Cost. fu norma di una chiarezza disarmante, non applicarlo è sic et simpliciter un fatto illecito. Il legislatore, forse perché non scottato dalla Corte Costituzionale, non ha previsto, adeguati indici di capacità contributiva ed adeguati correttivi al fine che la tassazione non diventi irrazionale ed arbitraria. Tassazione peraltro, che laddove colpisce la casa, comprime comunque un diritto fondamentale quale quello all’abitazione che trova ulteriore e specifica tutela sempre nell’art. 47 Cost. laddove testualmente si afferma che la Repubblica: “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”.
Orbene una politica di feroce tassazione contro la casa ovviamente è l’esatto contrario di quanto previsto dalla norma. La tassazione infatti ostacola l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione.
-In merito alla violazione dell’art. 2 e 53 Cost.
L’art. 53 dovrà altresì essere esaminato anche in correlazione all’art. 2 Cost. Tra i diritti inviolabili della persona rientrano ovviamente quelli disciplinati dall’art. 25 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che recita: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”.
Il diritto inviolabile che moltissimi italiani vedono leso è ovviamente quello ad avere un tenore di vita sufficiente a garantire a se ed alla propria famiglia la salute ed il benessere, e ciò passa necessariamente anche dal fatto di avere un’abitazione in cui vivere.
Ovviamente la violazione dei diritti umani è la diretta ed inevitabile conseguenza della scorretta applicazione del principio della capacità contributiva che avrebbe dovuto essere inteso in maniera tassativa con correlazione automatica tra imposte e reddito salva la tassazione extra dei beni non necessari e di lusso, di cui si è abbondantemente detto in citazione laddove si esaminava il dibattito in seno all’assemblea costituente. Si rammentano nuovamente solo le importanti parole dell’On. Ruini: “Se ai singoli tributi indiretti non si addice il metodo della progressività, si può e si deve tener presente complessivamente tale criterio, gravando la mano sui consumi non necessari e di lusso. In definitiva se si tassa una capacità contributiva che non c’è, inevitabilmente si incide sulla salute e sul benessere proprio di ogni uomo negandogli un’esistenza libera e dignitosa.
La Corte Costituzionale dovrà essere interessata della violazione dell’art. 2 Cost. da leggere necessariamente in combinato con quella dell’art. 53 Cost. 
-In merito alla violazione degli artt. 3, 42 e 47 Cost.
L’art. 42 Cost. dispone: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Il tenore letterale della norma è chiaro. Non solo la proprietà privata è riconosciuta ma è compito della Repubblica quello di renderlaaccessibile a tutti i cittadini. Tassare, peraltro pesantemente, una proprietà è ovviamente un comportamento in antitesi con la predetta accessibilità, tenuto sempre a mente anche il fatto che la proprietà che costituisce accantonamento del risparmio va tutelata in combinato con l’art. 47 Cost. Peraltro non si comprende perché il legislatore dovrebbe tassare il risarmio che da contante si tramuta in immobile con evidente disparità di trattamento tra chi detiene disponibilità liquide e chi invece preferisce detenere tali risparmi in beni realiSi configura dunque anche una chiara e manifesta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Peraltro la casa è un bene indispensabile che viene faticosamente pagato da qualsivoglia cittadino con i frutti del proprio risparmio.Dunque con denaro già soggetto a tassazione diretta. Viene spontaneo chiedersi che cosa faccia ad oggi lo Stato per rendere la proprietà della casa accessibile a tutti. La realtà è sotto gli occhi di chiunque: lo Stato non fa assolutamente nulla per rispettare il dettato dell’art. 42 Cost. e dunque rendere la proprietà della prima casa accessibile ad ogni cittadino anzi ostacola e scoraggia l’acquisto della proprietà di un bene immobile con ogni mezzo.
Ogni italiano oggi è consapevole che acquistare una casa comporta un carico fiscale spaventoso e ciò a partire dallo stesso momento dell’acquisto, ove si ha addirittura l’obbligo di sobbarcarsi gravose ed altrettanto illegittime, sotto il profilo costituzionale, imposte di registro ed ipotecarie. L’imposizione fiscale sulla casa è tale che la stessa non può neppure essere ancora considerata un valido bene rifugio per il risparmio degli italiani visto che il prezzo degli immobili sta rapidamente crollando. La casa è diventata per lo Stato il modo migliore per sottrarre ingenti somme ai cittadini così adempiendo all’altrettanto incostituzionale vincolo del 3% nel rapporto tra deficit e Pil. Che in definitiva altro non è che una vietatissima cessione di sovranità ex artt. 1 ed 11 Cost.
In conclusione, dati gli ingenti importi che sono chiamati a versare i cittadini, si potrebbe parlare di vero e proprio esproprio del diritto di proprietà della casa sostituito di fatto con un mero diritto di superficie.
Avv. Marco Mori

IUC incostituzionale? Io non pago, non ho capacità contributiva!

La presa di posizione di una cittadina sangiorgese e del comitato civico.
Può una ottantenne pensionata pagare le tasse comunali sull’abitazione (che è un bene primario fondamentale per la persona e la famiglia umana) ed i terreni (che sono fonte di autosufficienza alimentare) anche per le figlie del tutto prive di capacità contributiva?
C’è un limite a tutto, soprattutto alle ingiustizie di un sistema tributario sempre più divergente dai principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale.

Ecco perché quest’anno la signora Iuliano Anna Maria, assistita e patrocinata dall’Avvocato Mori di Rapallo, ha deciso che pagherà solo la propria quota e/o  quanto può effettivamente permettersi in base alla misera pensione che percepisce, ma non pagherà nulla anche per le figlie privandole della sussistenza alimentare, per le quali in uno Stato Costituzionale di Diritto, deve avere ampia applicazione il presupposto costituzionale del diritto tributario e di ogni imposizione tributaria, ovvero la capacità contributiva.
Capacità contributiva che il Comune di San Giorgio del Sannio, interessato solo a fare cassa ottusamente per poi sperperare e a rendere edificabili anche terreni che non possono essere resi tali in quanto già  edificati dall’800 e dal secolo scorso (sic!), pare aver dimenticato del tutto rendendosi complice, con ciò e segnatamente con l’approvazione dell’imposta, delle palesi e reiterate violazioni della Costituzione commesse dal Governo.
Quale legalità costituzionale c’è in una imposta che viola l’arti­colo 53 Cost. visto che non c’è alcuna proporzionalità al variare della capacità contributi­va?-si chiede la signora Iuliano.
L’Imu, la famigerata imposta unica comunale, è«semplicemente» anticostituzionale. Non a caso,  il Comune di Pontinvrea, su iniziativa del sindaco Matteo Camiciottoli – che già da un paio d’anni si batte a fondo contro l’iniqua forma di tassazione e, intanto –coerentemente-  l’ha abolita per i suoi concittadini – ha deciso addirittura di citare lo Stato in giudizio, in quanto  l’imposta è lesiva dei diritti sanciti dagli articoli 2, 42, 47 e 53 della Costituzione italiana.
In particolare, a calpestare il diritto e il buon senso è la violazione di quanto sta scritto nell’articolo 47 della Carta, che tutela il risparmio, e il 53 che fa riferimento alla capacità contributiva.
In particolare non si vede come sia possibile legittimare un’imposizione sui beni immobili che costituiscono per definizione la principale forma di risparmio dei cittadini italiani.
L’imposizione di tasse sui risparmi è la chiara antitesi della tutela del risparmio in tutte le sue forme prevista in Costituzione, l’imposta sulla casa è una tassa sul risparmio. Questo dunque vale non solo per la prima casa che gode di una tutela rafforzata anche nel secondo comma del citato art. 47 : “La Costituzione favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”.
Ancora in merito, infine, alla violazione degli artt. 2, 42 e 53 della Costituzione, “la normativa di legge non solo crea un’imposta regressiva che colpisce ovviamente maggiormente i poveri rispetto ai ricchi ma altresì non prevede alcuna correlazione concreta con la capacità contributiva dei cittadini. Se ad esempio, con una vita di sacrifici, un italiano compra o eredita un immobile ma poi, sfortunatamente, perde il lavoro, lo Stato pretende da esso la corresponsione di imposte nonostante non abbia alcun tipo di reddito, imponendo addirittura ai Comuni il recupero delle somme”. E’ appunto il caso delle figlie della signora Iuliano, prive di lavoro, di reddito e , dunque, di capacità contributiva e non più disposte ad accertare omertosamente e passivamente un sistema iniquo per foraggiare casse comunali che nulla offrono in termini di servizi sinallagmatici alla comunità sangiorgese e, per giunta, in danno di chi, sola,  provvede alla loro sussistenza.
La signora Iuliano con la sua istanza ha chiesto anche l’esercizio dell’accesso agli atti, ovvero a tutto l’iter amministrativo che ha portato l’amministrazione in carica all’approvazione di una imposta, senza correttivi, riduzioni ed esenzioni di alcun genere.
Per questi motivi la signora Iuliano invita gli altri concittadini che versano in disagiate condizioni economiche o sono privi di capacità contributiva a seguire il suo esempio e a non foraggiare, rinunciando agli alimenti, lo “sceriffo di Nottingham sangiorgese”per cui il paese è poco più che una vetrina per la propria vanagloria di cartapesta.
L’iniziativa è sostenuta attivamente dal Comitato civico Per la Trasparenza e la Democrazia di cui è coordinatrice Rosanna Carpentieri e che, allo scopo, è disposta anche a ricorrere al referendum popolare.
Insomma, ce n’è abbastanza per ritenere più che fondate le denunce di incostituzionalità e per attendere con ansia  la risposta del Comune di San Giorgio e l’esito della denuncia penale alla Procura della Repubblica di Roma.
Infine, una ultima piccata notazione della signora Iuliano  va ai sedicenti “liberatori” dalla mala gestio del sindaco Ricci che auspicando il supporto dell’indagato De Luca ora governatore della Regione a mò di asini raglianti in questi giorni stanno monopolizzando in un inconcludente bla bla bla le pagine della stampa locale ma nulla propongono in sostanziale e radicale alternativa  in termini di programmi e obiettivi alla atavica ed ormai congenita gestione feudale e clientelare del potere, inaugurata e consolidata dalla locale Diccì :
”Qualsiasi opposizione seria e veritiera deve avere un programma chiaro: il ripristino della legalità costituzionale e della sovranità costituzionale, anzitutto.
Serve poi aver chiaro il destino da riservare alla finanza: va smantellata con esproprio di ogni bene illecitamente sottratto al popolo.
Chi ha vissuto sulle spalle della gente non dovrà solo diventare povero ma dovrà essere processato e punito a norma di legge.”- dice la signora Anna Maria Iuliano.
Il comitato non può che sottoscrivere con indignata e coerente convinzione.
Rosanna Carpentieri
INFORMAZIONE SULL'INFORMAZIONE LOCALE:
Tacciono -com'è loro pessimo e collaudato stile, chiamando la censura:"politica editoriale"- Il Vaglio, Gazzetta di Benevento, Il Sannio, Il Mattino, OttoPagine: testate che non fanno testo, essendo per lo più attente a riportare peti e flatulenze dei politici, ma disinteressate alle istanze ed ai fermenti della società civile.
 ROSANNA CARPENTIERI ha detto su InfoSannio:
Un ottimo articolo per un’ottima iniziativa che andrebbe seguita da tutti i sangiorgesi per i quali ha valore di Grund Norm la nostra Costituzione.Basta con questa tassazione iniqua.I Comuni che sperperano risorse pubbliche devono darsi una regolata, dando priorità ai servizi veri, effettivi ed indispensabili alla comunità.Ricci ha centomila colpe ma la massima è di essere la punta di un iceberg, e cioè di aver portato alla massima espressione, non più sostenibile, la pessima gestione della cosa pubblica che ha connotato i suoi predecessori, anche colui che ora, solo ora…reclama un’altalena per dondolarsi.
Finora, chissà, ha praticato solo gli scivoli…

Manifestazioni dinanzi ad ogni Tribunale della Repubblica .Resistenza!


Il processo indiziario va abolito. Ma anche l'abuso di potere e la corruzione in ambito giudiziario vanno stroncati sul nascere, e invece sono diventati sistema.

La giustizia non ha mai interessato il movimento cinque litri! Come pure i movimenti neoborbonici che pure tanto stanno facendo per il ripristino e la diffusione della verità storica. Eppure....
I ritardi della giustizia ed i casi conclamati di malagiustizia sono un cancro mortale.

Occorre che ogni tribunale della repubblica sia presidiato permanentemente da cittadini vittime della malagiustizia e/o reclamanti un servizio e un'amministrazione della giustizia in cui la parola abuso di potere e corruzione siano bandite per sempre.
Forse questa sarebbe la via piu' facile per reagire ad uno stato di cose non più tollerabile in uno stato che vuole essere civile e che ha bisogno vitale di una corretta amministrazione della giustizia:cittadini onesti unitevi, ciascuno presso il proprio tribunale fate manifestazioni !(manifestazioni ovviamente pacifiche, non violente ma intransigenti, ispirandovi a Gandhi).
Ad oggi non nasce un partito e neppure un movimento, nasce un'idea. 
L'idea è quella di diffondere capillarmente nel territorio nazionale - a cominciare dai Tribunali- il diritto costituzionale (ma, quello vero e non quello dei tromboni che seguono il vento di chi paga). 
A tal fine utilizzeremo non solo convegni ed eventi che ciascuno potrà organizzare sul proprio territorio ma anche le elezioni locali, in cui ciascun cittadino deve essere il  diretto protagonista.
Sarà fondamentale che ciascuno sia parte attiva sia nel proselitismo che nell'organizzazione di eventi a difesa della Costituzione, anzi per il ripristino della legalità costituzionale e della sovranità.
Altrettanto fondamentale è che tale azione cominci proprio dinanzi al "porto delle nebbie" beneventano, per centomila motivi:
perchè qui la malagiustizia e la vicinanza al malaffare e ai potentati economici si sperimenta quotidianamente;

perchè qui la fanno franca i delinquenti paganti, ma vengono condannati con superficialità giuridica e razionale i cittadini onesti, nel momento in cui denunciano la criptomafia e il malaffare delle amministrazioni locali;

perchè qui vige l'autoctonato della magistratura, rispetto ai giudicandi e alla classe forense (sic!);

perchè qui -in controtendenza ad annose connivenze- si sta celebrando il processo a seguito dell'inchiesta "Mani sulla Città" che, nata nel 2013, vede coinvolti  ex o attuali amministratori funzionari, dirigenti e tecnici di Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento ed alcuni imprenditori e concerne accuse che vanno dalla corruzione alla concussione elettorale, dalla truffa, all'abuso d'ufficio, dalla corruzione al falso, alla frode nelle pubbliche forniture ed alle fatture false in merito ad appalti e forniture di beni e servizi al Comune.

Ripartiamo dalla Costituzione per una vera Resistenza !

Rosanna Carpentieri
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