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venerdì 15 maggio 2015

Perché il nemico da battere è il PD

Inviate per cortesia questo articolo a qualche abitante di San Giorgio La Montagna che vota PD...che ha votato il sindaco Ricci, che dopo il cinquantennio della dittatura democristiana è passato alle "magnifiche sorti e progressive" del piddì di G.Nardone e Ricci, grazie ai quali il nostro Paese è il più sottosviluppato e degradato di tutta la Provincia , malgrado monumenti autocelebrativi, ecomostri e cementificazioni che- evidentemente - non incidono sulla CULTURA -questa grande MISCONOSCIUTA!-  nè sullo sviluppo sociale e democratico, critico, di una comunità.
UN POPOLO IGNORANTE COME IL SANGIORGESE E' UN POPOLO SOTTOMESSO E SCHIAVO... ED E' QUESTO QUELLO CHE VOGLIONO!

Rosanna Carpentieri


Perché il nemico da battere è il PD

Chi simpatizza per il Pd, una volta letto il titolo, non leggerà il pezzo, indignato. Ma farebbe molto male, perché la lettura potrebbe risultargli utile 

Probabilmente chi simpatizza per il Pd, una volta letto il titolo, non leggerà il pezzo, indignato. Ma farebbe molto male, perché la lettura potrebbe risultargli utile per capire il clima con il quale il Pd (ma forse il "Partito della Nazione") dovrà misurarsi sempre più nei prossimi anni e perché. Comunque, fate pure come vi pare, sono abituato a dire quello che penso senza giri di parole. Ed allora, perché sostengo che il Pd sia il nemico peggiore?
Per tre ragioni fondamentali: la politica economica, la politica sociale, la democrazia e la corruzione.
Politica economica: il Pd, sin dal suo appoggio al governo Monti di infelice memoria, poi con il governo Letta ed ora con il governo Renzi, sta perseguendo una politica fiscale che sarebbe demenziale, se non fosse deliberatamente finalizzata alla svendita del paese. Le aziende grandi e piccole soffocano e muoiono sotto il peso del prelievo fiscale e dei tassi giugulatori delle banche, l'occupazione si assesta a livelli drammatici e, pur se di poco, peggiora costantemente, incurante della cosmesi dei conti fatta dal governo.
Il Pd è il partito del capitale finanziario straniero che deve liquidare il patrimonio immobiliare degli italiani, per poi fare ugualmente fallimento. E' il partito che ha svenduto Bankitalia e si appresta  a svendere i pezzi nobili di Eni e Finmeccanica. L'Italia è, per colpa del Pd, terreno di caccia dei capitali francesi, americani, cinesi, qatarioti ecc. Peggio non potrebbe fare.
La politica sociale non ha bisogno di commenti: il Jobs act e la recente riforma della scuola fanno quello che la destra berlusconiana non osava neppure immaginare.
La democrazia: il Pd -e prima di lui il Pds ed i Ds- da venti anni guida l'attacco alla Costituzione, liquidando prima di tutto la legge elettorale proporzionale, che ne era l'architrave, poi intaccandone più pezzi, ora con un disegno organico di sistema costituzionale da repubblica del centro America. Il Partito si è conseguentemente evoluto in "partito del Leader", avendo trovato in Renzi il volenteroso Caudillo.
Nel campo della giustizia ha osato anche più di Berlusconi, con una politica punitiva dei magistrati, finalizzata non ad un miglioramento della macchina giudiziaria del nostro paese ma, al contrario ad un suo peggioramento e alla subordinazione del potere giudiziario all'esecutivo.
La corruzione: per anni il Pci-Pds-Ds-Pd ha goduto di una sorta di rendita di posizione di "partito della questione morale" che lo ha messo al riparo dalle ondate di protesta e dalle inchieste di una magistratura amica, troppo amica. Il risultato è stato che, al confortevole riparo di questo scudo è crescita una classe politica di lestofanti peggiore di quella del Pdl di triste memoria. Mose, Expo, Mafia Capitale, Cooperative: tutti i maggiori casi più recenti di corruzione hanno visto gli uomini del Pd in prima fila e talvolta esclusivi attori. Ora piovono avvisi di garanzia, ma in troppi fanno ancora finta di niente. Possiamo continuare così?
C'è poi un motivo in più, di ordine per così dire "estetico" che mi induce a guardate la Pd come al peggiore di tutti i mali: che la destra faccia il mestiere della destra è giusto che sia così, non mi indigno certo se Salvini fa certe sparate sugli immigrati, sono un suo avversario politico dichiarato e combatto le sue deliranti proposte, allo stesso modo in cui riconosco in Berlusconi un aperto avversario da contrastare senza incertezze, ma il Pd è peggiore perché non è meno di destra degli altri, anzi lo è di più, ma si ammanta di un falso sembiante di sinistra per abbindolare quei babbei che ancora ci credono e lo votano, pensando di sostenere la reliquia del Pci. 

Svelare il trucco e spezzare l'imbroglio diventa una operazione di pulizia morale, prima ancora che politica.
Tutto ciò premesso -e aspettando di essere contestato nel merito delle accuse che muovo al partito di Renzi- non vi sembra che sarebbe molto salutare per il paese un voto che segni una inversione di tendenza, con un iniziale calo elettorale del Pd? 
Qualcosa che lo avvii alla sconfitta nelle prossime politiche? 
Per anni abbiamo vissuto sotto l'eterno ricatto del "se-no-vince-la-destra". Il risultato è stata la fine della sinistra. Non vi sembra l'ora di rigettare il ricatto e colpire la destra peggiore?
Io, come si sa, voto M5s: non ve la sentite? Va bene, non votate M5s, votate Sel, ma, se non siete di sinistra, votate Forza Italia (tanto siamo alla fine) e persino Salvini, Fratelli d'Italia (tanto non vanno al di là di una certa soglia e, comunque, siamo ad elezioni amministrative)  o chi vi pare (dipende da quanto sono orrendi i vostri gusti). Arrivo a dire persino Alfano o Sc: è un voto perfettamente inutile, ma è innocuo e comunque sono voti sottratti al Pd. 
E magari, se proprio non sapete chi possa essere il "meno peggio", disperdete il voto scegliendo la classica lista del fiasco (evitate però cose come Forza Nuova o Casa Pound: non esageriamo!). Tutto, ma puniamo il Pd.
E' probabile che il lettore del Pd non sia arrivato sino a questo punto dell'articolo, vinto dal mal di stomaco: pazienza, come dire: "ce ne faremo una ragione". Ma agli altri, a chi sente di poter condividere questo punto di vista, chiedo una cosa: segnalate il pezzo agli amici per mail o nei social, fatelo vostro e riprendetene le argomentazioni, non mi interessa neppure essere citato, ma iniziamo insieme una campagna virale contro il Pd.

lunedì 15 dicembre 2014

Chiarimenti sull'istituto della perequazione urbanistica

Domenica 14 dicembre 2014 il Sindaco di San Giorgio del Sannio, in un incontro sui generis con la cittadinanza voluto -apparentemente- per stimolare la partecipazione (l'amministrazione Ricci è notoria per non chiedere mai il parere dei cittadini su iniziative spesso discutibili che intraprende !), non ha fatto altro che "promettere" la riduzione delle tasse per il prossimo anno ed autoelogiarsi sino all'inverosimile ...per avere acquisito al patrimonio comunale due aree mediante l'istituto della perequazione urbanistica. 
Inutile dire che l'incontro è stato un monologo, in cui qualunque domanda o intervento critico dei cittadini veniva scoraggiato tramite altisonanti e aprioristiche invettive !!!
Qualche testimonianza in merito può fornirla il signor Angelo DE BIASE presente all' "incontro pre-IMU e Tasi".
Senza presenziare alla riunione, ha dato una ottima risposta al Sindaco il gruppo di opposizione consiliare "Nuova San Giorgio" che sugli organi di stampa ha così detto:
La storia della perequazione a San Giorgio del Sannio è diversa da quella che dovrebbe
Grazie a questo strumento avremmo già dovuto veder realizzata la Villa Comunale, ma così non è dicono i consiglieri comunali d'opposizione Giovino Carpenella ed Antonio Castaldo

I consiglieri comunali di opposizione di San Giorgio del Sannio, Giovino Carpenella ed Antonio Castaldo , con una nota, sono intervenuti sulla questione relativa all'adeguamento del Puc (Piano Urbanistico Comunale) al Ptcp (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 
"Quello che avevamo previsto - scrivono - è accaduto.
A San Giorgio del Sannio, l'Amministrazione Ricci ha di recente approvato l'adeguamento, un'iniziativa che la maggioranza non ha esitato a definire di grande concretezza, lungimiranza e via dicendo.
Ma le dichiarazioni poco dicono nel merito di un atto che era obbligatorio. 
In sostanza il documento si conferma in perfetta linea con il Puc approvato nel 2008.
Non a caso il cuore del provvedimento, ancora una volta, è rappresentato dalla perequazione, strumento che in tutte le città che lo usano serve a realizzare prioritariamente un interesse pubblico concreto e tangibile e di conseguenza anche un interesse privato.
La storia della perequazione a San Giorgio del Sannio è ben diversa.
Grazie a questo strumento avremmo già dovuto veder realizzata la Villa Comunale.
Ad oggi, anche in temini di progettazione, c'è solo la perimetrazione dell'area, del resto non c'è traccia. 
Certo è stato acquisito il terreno in via Aldo Moro, circa 9000 mq, ma senza fondi per la 

villa, l'unico interesse ad essere realizzato resterà solo quello privato (concreto e tangibile fin da subito).
Stessa sorte probabilmente attende altri luoghi, come il terreno nei pressi del Palazzetto dello Sport di Sant'Agnese, sul quale si ipotizza l'allargamento degli impianti sportivi ma manca anche solo un'ipotesi su dove trovare i fondi.
La progettazione è allo studio di fattibilità e ben sappiamo quanti progetti si siano fermati così. 
Torniamo a dire, quindi, che sarebbe ora di smettere di utilizzare argomenti seri come la pianificazione territoriale per puro ritorno elettorale.
Per non dire poi di come, probabilmente, l'adeguamento sia stato usato anche per tentare di sanare, senza riuscirci, permessi di costruire non conformi allo strumento urbanistico adottato nel 2008. 
Allo stesso modo, l'approvazione del Ruec (Regolemento urbanistico edilizio comunale) non ha corretto le forti lacune presenti nel documento del 2008.
Infine vale la pena ricordare che il provvedimento avrebbe potuto anche essere occasione per pianificare il territorio in sinergia con i Comuni limitrofi, come più volte si è detto senza mai però passare dalle parole ai fatti".


Noi però vorremmo andare oltre ed offrire un contributo all'istituto della cd. perequazione urbanistica che in realtà è uno strumento iniquo.
E lo facciamo attraverso le parole del Prof.Roberto Camagni ,Ordinario di Economia urbana, Politecnico di Milano.

La perequazione urbanistica, intesa in senso stretto, costituisce uno strumento potenzialmente benefico e utile di gestione delle trasformazioni urbane. Essa consiste nella attribuzione di un indice lordo di edificabilità all'interno di ampie zone omogenee di trasformazione individuate dal piano, con contestuale concentrazione dell'effettiva edificabilità su singole sub-aree e cessione gratuita di altre aree al Comune.

Gli obiettivi, e i relativi benefici, potenzialmente ricavabili sono noti: efficacia urbanistica, attraverso un migliore disegno urbano e maggiori spazi pubblici; equità nel trattamento degli interessi privati; semplificazione, poiché si evita il ricorso a lunghe e costose procedure di esproprio.
Con modalità che giudico quantomeno superficiali e anomale, ci si sta oggi rapidamente avviando alla introduzione nel nostro ordinamento di una nuova interpretazione di questo istituto, di dubbia operatività e soprattutto di altamente dubbia equità: la perequazione ‘sconfinata', con diritti edificatori (DE) trasferibili senza correttivi ovunque nella città, dove sia prevista dal Piano una edificabilità effettiva.

Perché si tratta di un processo superficiale? Perché, partendo dalla innegabile necessità di normare a livello nazionale la pratica, oggi consolidata, della perequazione urbanistica, non ci si rende conto che, abbracciando la perequazione ‘sconfinata', siamo di fronte a una discontinuità, una differenza fondamentale. Nella perequazione tradizionale,‘punto-a-punto', con definizione contestuale dell'area di origine e dell'area di ‘atterraggio', il valore del DE è pienamente definibile, e come tale assegnabile dal pianificatore pubblico al privato in modo trasparente e facilmente trattabile sul mercato fra privati. Nella perequazione ‘sconfinata' invece il DE è commerciabile senza preventiva conoscenza dell'area di destinazione, e quindi senza una qualunque possibilità di definirne il valore. E questo fatto è gravido di conseguenze negative, operative e normative.

Perché si tratta di un processo anomalo? Perché la vera natura e i limiti della perequazione ‘sconfinata', nonché i possibili correttivi, sono ben chiari alla migliore teoria urbanistica, estimativa, giuridica ed economica urbana; ma nel dibattito pubblico e nelle attuali traduzioni normative i facili correttivi non sono mai presi in considerazione.

La normativa statale recente tratta esplicitamente dei DE trasferibili nel ‘Decreto Sviluppo' del 13 maggio 2011 (convertito in l. 12 luglio 2011 n. 106, art. 5 comma 3), prevedendo la pubblicità delle relative compravendite attraverso la trascrizione in apposito Albo e conseguentemente nei registri catastali. Essa non distingue fra le due fattispecie, quella tradizionale e quella recente, ‘sconfinata', normata nel PGT di Milano, adottato ma non approvato dalla precedente Giunta Moratti nel febbraio 2011; e si arguisce che si intenda applicarla a entrambe le fattispecie. Invece, in modo esplicito, il "Progetto di riforma in materia di perequazione urbanistica", predisposto in forma di Bozza di Disegno di Legge dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con la consulenza del giurista Paolo Stella Richter, prevede proprio la fattispecie ‘sconfinata': "La potenzialità edificatoria non direttamente utilizzabile nell'area di proprietà può essere liberamente trasferita, nell'ambito di uno stesso Comune, su altra area, propria o di altro proprietario" (all'art. 6 comma 6).

In un importante convegno sulla "Borsa dei diritti edificatori" su iniziativa della Borsa Immobiliare di Milano (22 febbraio), sono state presentate numerose riflessioni e proposte in materia giuridica, urbanistica e tributaria. Il DE e le relative volumetrie sono state definite dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano come ‘beni immateriali', "che possono formare oggetto di diritti, assimilabili ai beni immobili" (1); tuttavia si afferma – con una rilevante forzatura a mio avviso – che i DE "assumono (debbono assumere) una qualità del tutto eterogenea rispetto agli altri beni immobili: quella di essere privi di localizzazione fisica" (p. 50).

Come non vedere in tutto ciò una contraddizione evidente? Il DE origina agganciato a un bene immobile (il fondo di proprietà, precisamente localizzato e conseguentemente valorizzato), ma l'effettiva edificazione non è esercitabile in loco; nel successivo periodo del ‘volo', in cui viene compravenduto due volte, il DE perde contatto con la localizzazione di origine e diviene un generico ‘diritto a costruire un metro cubo ovunque nella città'; infine, allorché ‘atterra' riappare come diritto a costruire ‘un metro cubo localizzato', nell'area dell'utilizzatore, assumendo un nuovo valore (una plus- o minus-valenza) dato dalla differenza fra la qualità urbanistica del luogo di origine e di destinazione.

Elenchiamo le conseguenze e le contraddizioni operative in cui si incorrerebbe (se non si applicassero alcuni necessari correttivi, peraltro mai citati nel convegno):
-il mercato che si intende promuovere non avrebbe certo le necessarie caratteristiche di certezza, affidabilità e trasparenza, poiché i beni compravenduti, i DE, acquisiscono un valore solo ex-post, alla fine del processo, e cioè in fase di ‘atterraggio', e non ex-ante allorché sono affidati per la vendita alla Borsa;
-nella Borsa dei diritti si tratterebbe un solo bene omogeneo, il ‘metro cubo milanese' (nel caso esaminato), cosa quanto mai peculiare;
-il prezzo di mercato di questo unico bene sarebbe un prezzo medio, definito dalla quantità complessiva dei DE assegnati in città e delle edificabilità effettive. In conseguenza, questo prezzo sarebbe troppo elevato per una utilizzazione periferica (e quindi quest'ultima risulterebbe disincentivata o comunque non profittevole) e sarebbe troppo a buon mercato per una utilizzazione centrale (con vantaggio indebito per il contraente più scaltro);
-nel caso di un DE nato su una localizzazione periferica e utilizzato su localizzazioni centrali, è chiaro che il proprietario di un terreno centrale (con edificabilità accoglibile attraverso l'acquisto di diritti) sarebbe disposto a pagarlo ben più del suo prezzo medio, formatosi sul mercato indifferenziato. A chi andrebbe questo plusvalore? Potrebbe andare al detentore del DE, ma solo se questi cercasse e trovasse compratori fuori borsa; o all'utilizzatore finale, che avrebbe invece tutto il vantaggio di restare anonimo in borsa, e che comunque non ne avrebbe gran diritto; o infine all'intermediario di borsa, che trarrebbe un guadagno ingiustificato per effetto della non trasparenza del mercato.

Verisimilmente, sempre nel caso ipotizzato al punto precedente, si verificherebbero due casi più probabili. Da una parte, un allungamento della catena delle transazioni: l'acquirente del DE opererebbe in Borsa, acquisterebbe al prezzo medio e successivamente venderebbe all'utilizzatore finale a un prezzo maggiorato, grazie alla conoscenza della localizzazione di utilizzo; sarebbe o un intermediario o un prestanome, magari estero-vestito, dell'utilizzatore finale. D'altra parte, il secondo caso probabile consisterebbe nella corsa all'acquisto anticipato, da parte di possibili utilizzatori finali, non di DE ma di terreni periferici, dotati di diritti edificatori, a partire dal momento in cui sia divenuta probabile l'adozione della perequazione sconfinata nel Piano. Entrambe queste prassi sarebbero figlie del meccanismo scopertamente speculativo che la perequazione sconfinata crea e legalizza.

Come ho cercato di chiarire in una precedente occasione (2), da tutto quanto precede emerge una doppia contraddizione: la perequazione ‘sconfinata' sarebbe ingestibile da una Borsa dei Diritti, perché tratterebbe un bene il cui valore è indefinibile nel momento in cui viene compravenduto; inoltre sarebbe profondamente iniqua, perché attribuirebbe uguali diritti (volumetrie utilizzabili ovunque) ai possessori di diritti di proprietà su suoli del tutto differenti, e dunque diversamente valorizzati. Si concretizzerebbe un nuovo, e del tutto artificiale, percorso speculativo, con l'attribuzione, per decisione pubblica, di vistose rendite differenziali ai proprietari di terreni periferici dotati di DE utilizzati su terreni centrali.

In questa situazione, appare inspiegabile e preoccupante la riconferma, effettuata dalla nuova Giunta di Milano, del principio della perequazione ‘sconfinata' nel PRG recentemente approvato (art. 7 comma 5 del Piano delle Regole). E' ben vero che l'applicazione più scandalosa, ad alcune aree verdi di cintura, localizzate nel Parco Sud, prevista dal precedente PGT, è stata cancellata e che il meccanismo là previsto è stato fortemente "depotenziato": ma un principio vizioso e inaccettabile, quand'anche depotenziato, non diviene per ciò stesso un principio virtuoso e accettabile.

Ciò è tanto più strano in quanto tre dei principali proponenti e sostenitori di questo principio, che operano in ambiente tecnico-scientifico, hanno scritto a chiare lettere che la perequazione sconfinata genera inaccettabili iniquità: Gigi Mazza nel 2004 (3) , Ezio Micelli nel 2011 (che ha comunque firmato il dispositivo della precedente amministrazione milanese) (4) e Marcello de Carli (5) nel 2012. Tutti e tre questi autori - come io stesso nel saggio citato - indicano due semplici correttivi possibili e necessari: o limitare la trasferibilità dei diritti su ampie ma definite fasce urbane a simile valorizzazione, o permettere la piena trasferibilità dei DE ma definendo coefficienti di correzione (ad esempio: due DE originati in periferia per un metro cubo da realizzare in semicentro).

Ancora più preoccupante appare poi la proposta, fatta nella citata Bozza di Disegno di Legge del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, che la libera compravendita dei diritti edificatori avvenga "senza che il trasferimento sia soggetto a oneri fiscali" (Art. 6 comma 6). Dunque un diritto di natura immobiliare, elargito gratuitamente dalla pubblica amministrazione per finalità pubbliche e comportante potenzialità edificatoria effettiva anche in zone centrali, dovrebbe essere esente da tassazione?

In sintesi: una perequazione con trasferimento di diritti nell'intera città senza correttivi o rapporti di concambio – che, come ci ricorda Maria Cristina Gibelli, non è utilizzata in nessun altro paese (6) – oltre ad essere probabilmente inapplicabile, autorizzerebbe un modello del tutto nuovo e artificiale di speculazione fondiaria e immobiliare, premiando con una rilevante e indebita rendita differenziale alcuni proprietari. I correttivi possibili sono stati chiaramente definiti e sono facilmente utilizzabili, ma nelle applicazioni concrete e nelle proposte di legge non se ne parla.
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NOTE

(1) D. De Stefano, "La circolazione dei diritti edificatori", in M. De Carli (a cura di), La libera circolazione dei diritti edificatori, nel Comune di Milano e altrove, Milano, F. Angeli, 2012, p. 48.

(2) R. Camagni, "L'uso improprio della perequazione urbanistica: il caso del PGT di Milano", EyesReg – Giornale di Scienze Regionali, Vol. 1, N. 1, Maggio 2011.

(3) "Il valore di un'area dipende sia dai diritti di edificazione assegnati, sia dalla sua posizione nello spazio urbano. (…) Pertanto, senza interventi correttivi, si potrebbero trasferire diritti di aree a basso valore su aree ad alto valore con una forte sperequazione rispetto ai trasferimenti tra aree a uguale valore. L. Mazza, "Un'ipotesi di indice unico per le assegnazioni d'uso del suolo di Piano regolatore", in L. Mazza, Prove parziali di riforma urbanistica, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 150.

(4) "La liberalizzazione dei diritti edificatori e dei crediti edilizi rende più fragile l'equità nella distribuzione dei valori. Il titolare di un diritto edificatorio sorto su di un'area periferica della città può infatti commercializzare il potenziale volumetrico in aree centrali ottenendo valori superiori a quelli delle aree in cui il diritto edificatorio è sorto"; "forme di regolazione dunque sono essenziali". E. Micelli, La gestione dei piani urbanistici – perequazione,accordi, incentivi, Marsilio, Venezia, 2011, p. 113 e 116.

(5) "La perequazione sconfinata prevista dal PGT adottato da Milano (…) non è perfettamente equa: (…) sono avvantaggiati dalla rendita differenziale i proprietari delle aree edificabili centrali o i proprietari di aree [di origine dei DE] periferiche che riescano ad appropriarsi, nella compravendita, di quote di rendita differenziale". M. De Carli, op. cit., p.93.
(6) M.C. Gibelli, "Pisapia si (pre-)occupa di urbanistica?", AlcipelagoMilano, 15 e 22 maggio 2012.

ESTRATTO DAL LIBRO: Perequazione urbanistica, Filodiritto Editore, Bologna, Aprile 2013
I Consiglio di Stato ha ritenuto di rinvenire la copertura “normativa” dell’istituto della perequazione nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis e 11 della L. 241/90 ss.mm., ossia nella possibilità di ricorrere agli strumenti convenzionali per il perseguimento delle finalità perequative.
Diversamente opinando, la latitanza del legislatore determinerebbe guasti notevoli in un ambito così delicato, se si pone mente al fatto che, dopo la legge 1150/1942 (la quale, seppur in maniera innovativa per l’epoca, ha disciplinato la materia in generale), l’unico intervento riformatore varato è rappresentato dalla cosiddetta legge-ponte, la L. n. 765/1967 (che, pur introducendo alcuni istituti quali lo standard e lo zoning, non costituisce una disciplina organica della materia).
Visto l’ampio spazio temporale trascorso e visti i mutamenti sociali, economici, territoriali, si comprende perché sia molto sentita l’esigenza di una nuova legge urbanistica nazionale.
Come si è anticipato in precedenza, numerosi sono stati i vari tentativi di riforma, che non hanno avuto esito positivo. Tuttavia, anche precedentemente agli ultimi approdi giurisprudenziali in materia di strumenti convenzionali legittimanti, il legislatore nazionale – pur astenendosi dall’articolare una disciplina esatta – ha (espressamente) evidenziato l’istituto dei diritti edificatori, ancorché “sparsi” in diversi provvedimenti legislativi, ove quindi è possibile rinvenire i prodromi legittimanti.
Le sopracitate leggi, attraverso l’espresso riferimento alla nozione di diritto edificatorio, avevano indotto la dottrina ad interrogarsi se tali interventi potevano costituire il fondamento a livello statale dei concetti di perequazione, compensazione e premialità, concludendo per la soluzione negativa, in quanto trattasi di interventi estemporanei e contingenti.
Con riguardo alle Regioni che non hanno disciplinato la materia, dunque, inizia a profilarsi una generalizzata ammissibilità delle tecniche perequative anche in assenza di un’espressa normativa. E ciò perché le finalità distributive della perequazione sembrano caratterizzare anche istituti già noti, quali il comparto edificatorio di cui all’art. 23, L. n. 1150/1942, il piano di recupero di cui alla L. 457/1978, ed il sistema delle lottizzazioni convenzionate ex art. 28 legge n. 765/1967, «istituti che si basano sul principio secondo il quale chi si giova di una previsione urbanistica favorevole, ritraendone un certo incremento di valore, può legittimamente essere chiamato a sopportare, con una parte di quell’incremento, i costi delle opere di urbanizzazione e più in generale della sistemazione urbanistica, purché si tratti di opere e di interventi la cui utilità pubblica trascende i confini della sua proprietà».
Per completezza è necessario dare atto di un orientamento contrario, sebbene abbastanza isolato, per il quale la possibilità di perequare «non può essere affatto considerata implicita al sistema e la sua compatibilità con la legislazione vigente va preliminarmente dimostrata».
Recentemente, di fronte a legittimazioni di natura giurisprudenziale, sempre subordinate ad oscillazioni e mutamenti, è intervenuto in emergenza il legislatore.
In tal senso può essere letto il recente “decreto sviluppo” n. 70 del 2011, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, che consente una minimale “copertura” normativa di livello nazionale alla perequazione. Non si tratta di quel «quadro di regole completo», auspicato dal Consiglio di Stato nelle sue recenti pronunce, bensì pare più come un soccorso d’urgenza, al fine di garantire certezza alla circolazione “aerea” dei diritti edificatori.

Le perequazioni nelle legislazioni regionali
In ragione dei molteplici interessi (economici in primis), pubblici e privati, cui i nuovi strumenti di pianificazione sembrano in grado di rispondere, nell’ultimo decennio si è assistito ad un considerevole sviluppo di legislazioni regionali in materia.
Ciò ha comportato che, nei territori regionali in cui non era/è presente alcuna disciplina, una delle questioni più avvertite è stata la valutazione sull’ammissibilità o meno dell’istituto perequativo in assenza, fino ad oggi, di un’esplicita previsione legislativa a monte.
La giurisprudenza soccorre ancora una volta alle lacune dell’ordinamento, e comunque in senso favorevole alla perequazione anche in difetto di una espressa normativa che la disciplinasse. E, difatti, i giudici amministrativi si sono espressi sulle eccezioni di non conformità alla legislazione vigente e contrasto con i principi costituzionali in materia di proprietà e di legalità dell’azione amministrativa, non rinvenendo allo stato attuale alcuna disciplina, di fonte legislativa, che autorizzi una riserva di proprietà fondiaria alla mano pubblica in assenza di specifica normativa primaria e al di fuori delle garanzie previste dall’art. 42 della Costituzione.
Invero, è stato affermato che lo strumento della perequazione, «sebbene non contemplato a livello di legislazione nazionale, è stato progressivamente introdotto dalle legislazioni regionali cui è affidata la disciplina del territorio e persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizzazione diretta degli standards, quanto meno all’interno di ambiti di trasformazione, creando le condizioni necessarie per agevolare l’accordo fra i privati proprietari delle aree incluse in essi e promuovere l’iniziativa privata» (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. I, 19 maggio 2009, n. 1504; 10 gennaio 2011, n. 11).
Il delineato regime perequativo si regge – come evidenziato dal Consiglio di Stato, nella cit. sentenza n. 4545/2010 – «su due pilastri fondamentali e immanenti all’ordinamento: a) da un lato, il potere conformativo del territorio di cui l’amministrazione è titolare nell’esercizio della propria attività pianificatoria; b) d’altro lato, la possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di pubblico interesse». Il potere conformativo costituisce espressione della funzione amministrativa di governo del territorio, alla quale è connaturata la facoltà di porre condizioni e limiti al godimento del diritto di proprietà non di singoli individui, ma di intere categorie e tipologie di immobili identificati in termini generali e astratti. Il ricorso a moduli convenzionali attraverso cui realizzare gli obiettivi di perequazione urbanistica non è, poi, estraneo all’esperienza pianificatoria del nostro ordinamento (basti rammentare le convenzioni di lottizzazione) ed è anche rinvenibile negli accordi sostitutivi dell’espropriazione di cui all’art. 45 del d.p.r. n. 327/2001, che costituiscono proprio una applicazione alla particolare materia dell’ablazione della proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, del generale principio dell’utilizzabilità di modelli negoziali per il perseguimento di scopi di pubblico interesse.
Più in generale, costituisce un principio giurisprudenziale oramai consolidatosi, quello secondo cui la base normativa della previsione degli strumenti consensuali per il perseguimento di finalità perequative va individuata nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della l. n. 241/1990. Ed invero, il legislatore con tali disposizioni ha optato per una piena e assoluta fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo, sul presupposto della maggiore idoneità del primo al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse.
Essendo, così, venuta meno la previgente riserva alla legge dei casi in cui alle amministrazioni è consentito ricorrere ad accordi in sostituzione di provvedimenti autoritativi, tale possibilità deve ritenersi sempre e comunque sussistente (salvi i casi di espresso divieto normativo); col che non è stato affatto introdotto il principio della atipicità degli strumenti consensuali in contrapposizione a quello di tipicità e nominatività dei provvedimenti, in quanto lo strumento convenzionale deve pur sempre prendere il posto di un provvedimento autoritativo individuato fra quelli tipici disciplinati dalla legge: a garanzia del rispetto di tale limite, l’art. 11 cit. prevede l’obbligo di una previa determinazione amministrativa che anticipi e legittimi il ricorso allo strumento dell’accordo.
Nel caso sottoposto alla cognizione del giudice, l’amministrazione resistente aveva predeterminato le condizioni alle quali avrebbero potuto attivarsi i meccanismi convenzionali di cui alla L. 241/90 (solo se e quando i proprietari interessati avessero ritenuto di avvalersi degli incentivi connessi, e, cioè, di fruire della capacità edificatoria attribuita alla c.d. “superficie integrata”; ove ciò non fosse avvenuto, il Comune interessato alla realizzazione di attrezzature pubbliche, avrebbe dovuto attivarsi con gli strumenti tradizionali all’uopo predisposti dall’ordinamento, e cioè, in primis, con le procedure espropriative, previa localizzazione delle aree su cui operare gli interventi e formale imposizione di vincoli preordinati all’esproprio con apposita variante urbanistica).
Da quanto sopra emerge, dunque, come le prescrizioni urbanistiche de quibus – secondo il giudice amministrativo – trovino «il proprio fondamento in principi ben radicati nel nostro ordinamento, con riguardo, da un lato, al potere pianificatorio e di governo del territorio e, dall’altro, alla facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti».
In armonia con tali presupposti, la circostanza che si tratti di principi radicati nella legislazione nazionale consente di elidere in radice la lamentata lesione delle prerogative statali in materia: è evidente, infatti, che in tale panorama, anche in assenza di specifiche previsioni, la perequazione rimane rispettosa dei limiti imposti in materia di governo del territorio, dalla legislazione statale, sia esclusiva sia concorrente, alla potestà normativa delle regioni e dei comuni ex art. 117.
Tuttavia, proprio il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa ha avuto modo di sottolineare a penna rossa come si ravvisi, comunque, «l’opportunità che lo Stato intervenga a disciplinare in maniera chiara ed esaustiva la perequazione urbanistica, nell’ambito di una legge generale sul governo del territorio, la cui adozione sarebbe auspicabile alla luce dell’inadeguatezza della normativa pregressa a fronte delle profonde innovazioni conosciute negli ultimi decenni dal diritto amministrativo e da quello urbanistico».
Malgrado tale auspicio, la perdurante assenza dell’intervento legislativo statale non può impedire, da un lato, «che le regioni esercitino la propria potestà legislativa in materia nel rispetto dei principi generali della legislazione statale» e, d’altro lato, «che tali principi vadano individuati sulla base del quadro normativo attuale, quale risultante dal complesso della legislazione urbanistica stratificatasi sul ceppo dell’originaria l. n. 1150/1942 e dell’applicazione fattane dalla giurisprudenza (anche costituzionale)»: è in questo modo che può pervenirsi alla conclusione secondo cui tutte le specifiche disposizioni, le quali, di volta in volta e per singoli profili, potrebbero venire intese quali “copertura” legislativa dei controversi istituti perequativi, costituiscono, in realtà, espressione dei principi generali richiamati.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di rinvenire la copertura “normativa” dell’istituto della perequazione nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis e 11 della L. 241/90 ss.mm., ossia nella possibilità di ricorrere agli strumenti convenzionali per il perseguimento delle finalità perequative.
Diversamente opinando, la latitanza del legislatore determinerebbe guasti notevoli in un ambito così delicato, se si pone mente al fatto che, dopo la legge 1150/1942 (la quale, seppur in maniera innovativa per l’epoca, ha disciplinato la materia in generale), l’unico intervento riformatore varato è rappresentato dalla cosiddetta legge-ponte, la L. n. 765/1967 (che, pur introducendo alcuni istituti quali lo standard e lo zoning, non costituisce una disciplina organica della materia).
Visto l’ampio spazio temporale trascorso e visti i mutamenti sociali, economici, territoriali, si comprende perché sia molto sentita l’esigenza di una nuova legge urbanistica nazionale.
Come si è anticipato in precedenza, numerosi sono stati i vari tentativi di riforma, che non hanno avuto esito positivo. Tuttavia, anche precedentemente agli ultimi approdi giurisprudenziali in materia di strumenti convenzionali legittimanti, il legislatore nazionale – pur astenendosi dall’articolare una disciplina esatta – ha (espressamente) evidenziato l’istituto dei diritti edificatori, ancorché “sparsi” in diversi provvedimenti legislativi, ove quindi è possibile rinvenire i prodromi legittimanti.
Le sopracitate leggi, attraverso l’espresso riferimento alla nozione di diritto edificatorio, avevano indotto la dottrina ad interrogarsi se tali interventi potevano costituire il fondamento a livello statale dei concetti di perequazione, compensazione e premialità, concludendo per la soluzione negativa, in quanto trattasi di interventi estemporanei e contingenti.
Con riguardo alle Regioni che non hanno disciplinato la materia, dunque, inizia a profilarsi una generalizzata ammissibilità delle tecniche perequative anche in assenza di un’espressa normativa. E ciò perché le finalità distributive della perequazione sembrano caratterizzare anche istituti già noti, quali il comparto edificatorio di cui all’art. 23, L. n. 1150/1942, il piano di recupero di cui alla L. 457/1978, ed il sistema delle lottizzazioni convenzionate ex art. 28 legge n. 765/1967, «istituti che si basano sul principio secondo il quale chi si giova di una previsione urbanistica favorevole, ritraendone un certo incremento di valore, può legittimamente essere chiamato a sopportare, con una parte di quell’incremento, i costi delle opere di urbanizzazione e più in generale della sistemazione urbanistica, purché si tratti di opere e di interventi la cui utilità pubblica trascende i confini della sua proprietà».
Per completezza è necessario dare atto di un orientamento contrario, sebbene abbastanza isolato, per il quale la possibilità di perequare «non può essere affatto considerata implicita al sistema e la sua compatibilità con la legislazione vigente va preliminarmente dimostrata».
Recentemente, di fronte a legittimazioni di natura giurisprudenziale, sempre subordinate ad oscillazioni e mutamenti, è intervenuto in emergenza il legislatore.
In tal senso può essere letto il recente “decreto sviluppo” n. 70 del 2011, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, che consente una minimale “copertura” normativa di livello nazionale alla perequazione. 
Non si tratta di quel «quadro di regole completo», auspicato dal Consiglio di Stato nelle sue recenti pronunce, bensì pare più come un soccorso d’urgenza, al fine di garantire certezza alla circolazione “aerea” dei diritti edificatori.
La coordinatrice del Comitato
Rosanna Carpentieri

domenica 14 dicembre 2014

Alcuni semplici provvedimenti per arginare la corruzione nella Pubblica Amministrazione

Come preambolo riporto un mio articolo scritto in data 14-02-2010, quanto mai attuale, che trovasi anche su questo sito (Clicca QUI per rileggerlo)
“In questa breve sintesi sulla corruzione cerchiamo di individuarne le cause e di chiarire prima di tutto come si concretizza il reato di Corruzione, (artt. 318-322 C.P.) perché questo istituto viene spesso citato a sproposito e confuso con la concussione.
CORRUZIONE L’art. 318 del Codice Penale recita testualmente che:” Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”
CONCUSSIONE Leggiamo ora l’art.317 del C. P. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”
Che differenza c’è fra Corruzione e Concussione ? Domanda che molti mi hanno posto inviandomi numerose mail alle quali mi è difficile poter rispondere per questioni di tempo. Preferisco rispondere quì a tutti i lettori.
Chiaramente risponderò, in linea generale, senza scendere nei numerosi casi in cui queste differenze possono verificarsi nei rapporti tra semplici cittadini e pubblici ufficiali. In buona sostanza la differenza riguarda la posizione che il privato ed il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto.
Seguiamo ciò che dice la Cass. pen., Sez.VI, 19/10/2001, n.1170:
“ Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. Elemento necessariamente comune alle due figure è l’esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antigiuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l’assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi – il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione.”
In buona sostanza mentre nella CORRUZIONE vi è un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Quindi i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sull’atto illecito da compiere. Nella CONCUSSIONE – che è reato monosoggettivo – invece, il pubblico ufficiale, è il dominus (padrone) della situazione illecita , il quale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringe con la minaccia e induce con la frode un privato a sottostare all’indebita richiesta, mettendolo in una situazione che non offre ulteriori alternative.
Sia nella corruzione che nella concussione uno dei soggetti in causa deve avere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio perché questi reati possano concretizzarsi.
Vediamo che significa pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE
L’art. 357 del codice penale così definisce il pubblico ufficiale :
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi.”
L’Art. 358 del C.p. definisce la nozione di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Così recita: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
OGGETTO dei reati
Oggetto materiale della condotta è “il denaro o altra utilità”.
Nel termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente tanto in un dare , quanto in un facere, e ritenuto rilevante alla consuetudine comune ( Cass. Sez. Un., 11-5-1993).
Non rientrano nel concetto di altra utilità le cd. Regalie e, in genere i donativi di pura cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all’atto del pubblico ufficiale, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retribuzione, posto che nel concetto di retribuzione è sempre insita una idea di adeguatezza e di corrispettività ( Cass. VI, 3-11-1998).
A grandi linee abbiamo cercato di chiarire al lettore, in parole semplici, la differenza fra i due tipi di reati contro la pubblica amministrazione.
Cerchiamo ora di individuare le cause che hanno determinato e determinano il fiorire e rifiorire di questi odiosi delitti. La pubblica Amministrazione dovrebbe agire sempre per il bene dei cittadini. Per fare ciò lo Stato si avvale dei propri funzionari (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, dipendenti statali, parastatali, dirigenti ecc.) che altro non sono che i cd. “dipendenti pubblici” Non sempre questi ultimi sono persone oneste e rispettose delle leggi. Molte volte per ottenere danaro o altre utilità corrompono o vengono corrotti da terzi estranei all’Amministrazione.
Si concretizzano allora i cd. “reati” che abbiamo sopra descritto. Perché accade questo? Fondamentalmente per i seguenti motivi: a) disonestà innata di alcuni funzionari dello Stato; b) malcostume diffuso nella P.A. 3) imposizione mafiosa. Quale il rimedio? Purtroppo si può fare ben poco per arginare questa piaga. Un immediato provvedimento sarebbe quello di interdire, in via definitiva, i corruttori, dai pubblici uffici in aggiunta alle pene previste dal Codice penale. Ma non è quasi mai accaduto – a memoria di uomo – che chi si rende colpevole di questi reati sia stato licenziato dal posto di lavoro. C’è sempre stato il politico di turno che gli ha lanciato la ciambella di salvataggio. E la storia si ripete. Come il cd. Cane che si morde la coda. Ricordate il periodo di Tangentopoli o Mani pulite! Ricordate quanta gente è stata processata proprio per questi tipi di reati? A distanza di tempo il fenomeno si è ripresentato (semmai fosse finito!) più rigoglioso di prima. Leggetevi a pag. 3 del “Fatto Quotidiano” del 13 febbraio 2010 l’articolo intitolato: “Un anno di corruzione nello Stivale” troverete oltre venti tipi di reati di questa tipologia (Corruzione e Concussione) disseminati in tutte le Regioni d’Italia. Sembra proprio che sia un reato di moda! A volte essere stato processato per corruzione o concussione sembra proprio costituire un titolo di merito! Ahimè! Come ci siamo ridotti! Ed il dramma è che non si intravede rimedio alcuno! (Tratto dal mio articolo “Il reato di moda: la corruzione”)”
Una volta chiariti al lettore i concetti di corruzione e concussione, passiamo alla terapia:
Dal momento che la corruzione in Italia ormai si è istituzionalizzata sia nella pubblica amministrazione (Stato) sia negli Enti locali, (Comuni, Province, Regioni, AST) occorre intervenire urgentemente e con mano ferma e pesante, a porre un rimedio. Quali provvedimenti adottare? Secondo Noi per assestare un duro colpo alla corruzione è necessario:1) sospendere immediatamente dal servizio e, successivamente licenziare, chi corrompe o concute nella PA, non appena arriva l’avviso di garanzia; 2) Confiscare immediatamente i patrimoni; 3) rendere obbligatoria la partecipazione di un Magistrato nelle gare per la fornitura di beni e servizi nella PA, in qualità di Presidente; 4) Corresponsabilizzare i politici con i dirigenti del settore, nelle gare, in modo che vi sia responsabilità condivisa; 5) Eliminare, la prescrizione ed il patteggiamento per questi tipi di reato.
Procedere, infine,  mediante Decreto Legge e non con un Disegno di legge, come in atto, sta facendo il Governo. Questo non va bene! Adottare un disegno di legge significa non solo allungare notevolmente il tempo di intervento, ma, accontentare, chi, con questi reati ci marcia da una vita. Sarebbero già sufficienti di per se, a mio avviso, questi semplici interventi per assestare una sonora bastonata ai corrotti e corruttori.
di Fernando Cannizzaro

venerdì 16 maggio 2014

Chi indovina il premio con cui il nostro comitato fregerà il sindaco Ricci e la sua squadra di "amministratori" ?

COMITATO CITTADINI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRAZIA

Al Sindaco di San Giorgio del Sannio
sign. Claudio RICCI


Lo scrivente Comitato civico Per la Trasparenza e la Democrazia ha già espresso (e lo fa quotidianamente) le proprie critiche e lusinghiere valutazioni sull'operato della nostra amministrazione Ricci.
Il Sindaco legga in proposito:

A SAN GIORGIO DEL SANNIO (nè fontane leggere, nè vespasiani) ma GIARDINI ALL’AMIANTO.RESPIRATE A PIENI POLMONI BAMBINI ED ANZIANI !

                                   



Il Comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia di San Giorgio del Sannio lamenta la mancanza di bagni pubblici e fontane d’acqua potabile



Maggiori informazioni http://altravocedelsannio.webnode.it/news/il-comitato-cittadini-per-la-trasparenza-e-la-democrazia-di-san-giorgio-del-sannio-lamenta-la-mancanza-di-bagni-pubblici-e-fontane-dacqua-potabile/


San Giorgio del Sannio è questo ma anche altro, sussumibile nei concetti equivalenti di degrado e di illegalità: inottemperanza agli obblighi di legge sulle percentuali minime di raccolta differenziata (alias, fallimento della raccolta differenziata), edifici pubblici che nascono già obsoleti dal punto di vista e progettuale e energetico !!!!(vedi sede dell'A.s.l.), discariche di rifiuti a cielo aperto, appetiti famelici e devastanti nella zona ASI di San Giovanni, scuole fatiscenti prive di adeguati e sicuri piani di evacuazione, attentati al paesaggio come la squallida mattanza dei tigli storici di Viale Spinelli e Via dei Sanniti, etc. etc.etc.etc.

D'altronde, ecco come il Sindaco espleta (si fa per dire) il suo ruolo di guida della comunità sangiorgese ridotta ad uno stato comatoso-vegetativo...



Altri Comuni limitrofi se non sono all'avanguardia, di certo vivono il millennio in corso, con ben altra lungimiranza e, soprattutto, attenzione all'ecologia e ai servizi dei cittadini.

Calvi tra qualche giorno (17 maggio)  inaugurerà il distributore pubblico di latte fresco, ed ha già una bellissima fontana di acqua pubblica (oltre agli indispensabili bagni chimici, che il villaggio di San Giorgio omette di installare persino nella sua annuale e kitsch sagra della salsiccia, del kebab e dei bagordi!)

I cittadini del feudo sangiorgese asservito agli interessi speculativi della grande distribuzione del mercante Barletta quanto dovranno aspettare per avere distributori e punti di ristoro pubblici per i viandanti e i residenti ?
O un parco con tutte le attrezzature minime essenziali per picnic all'aperto e per fruire la natura, se la logica del profitto porta a selvagge edificazioni contra legem in zone destinate a parcheggio o verde pubblico dallo stesso Piano Regolatore ?
O il depuratore a Cesine finanziato con i fondi della Comunità Europea, avviato circa tre anni fa e poi abbandonato ? Perchè? Che fine hanno fatto quei soldi pubblici?
E che sorte hanno avuto i soldi per la bonifica dell'ex area a discarica a San Giovanni in cui sono in atto scarichi e scavi anomali ?

Gli attivisti del Comitato civico, tutto ciò premesso e considerato, 
hanno deciso di premiare
il Sindaco Claudio Ricci e la sua squadra di amministratori per l'inconcepibile degrado e arretratezza culturale e morale di cui sono "capaci" e con cui tengono in ostaggio la cittadina sangiorgese.

Lo faranno con svariate iniziative in fieri, ma prima fra tutte il conferimento di un pregiato monile al sindaco e agli assessori, che è un atto minimo e dovuto se in questo 
  paesotto dai mille disservizi, roccaforte del PD, terra di conquista di palazzinari e della criptomafia a livello politico-amministrativo, altro non è per la cittadinanza che un villaggio da terzo mondo.

UN ANELLO AL NASO !!!


Certi di farvi cosa gradita, avvertiamo che seguiranno circostanziate denunce alla magistratura ordinaria e alla Corte dei Conti.

La coordinatrice del Comitato
Rosanna Carpentieri

domenica 3 novembre 2013

Comune "SLOT FREE". Il minimo che deve fare un consigliere comunale per non essere considerato "mafioso"

Al Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio

in qualità di Autorità Sanitaria Locale


Al  Presidente del CONSIGLIO COMUNALE
di San Giorgio del Sannio

CONSIGLIERI COMUNALI COLLUSI CON LE MAFIE ?

      Una "libera scelta" per ogni consigliere comunale.


Cosa deve fare un consigliere comunale per essere considerato "CONTRO LE MAFIE" ?
Prende in considerazione il suggerimento qui di seguito:

Immagine in linea 1

Tale "suggerimento" è al contempo una Informazione: Chi non presenta questa richiesta è "AUTOMATICAMENTE" colluso con le mafie !!!
Chi non vi si adegua potrebbe rispondere di FAVOREGGIAMENTO.Da oggi inizia la conta dei giorni utili..................
Poi seguirà l'elenco pubblico dei consiglieri "MAFIOSI" !

Comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia
tramite La coordinatrice
Rosanna Carpentieri

N.B. 
Abbiamo inviato la presente perentoria richiesta al Sindaco di San Giorgio del Sannio e al Presidente del Consiglio Comunale.
Seguirà volantinaggio.
Vedremo se i nostri "rappresentanti" sono dalla parte dei cittadini oppure della mafia delle slot machine.
Prendere posizione e ingaggiare la battaglia contro il gioco d'azzardo è una questione di civiltà, ma soprattutto di legalità,
tale da non ammettere esitazioni.
Perché, se la spesa per il gioco d'azzardo è passata, in un anno, da circa 60 miliardi del 2010 a quasi ottanta miliardi del 2011 con ricavi per lo Stato praticamente irrisori, vuol dire che il rischio di infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata, per riciclare denaro sporco è altissimo, come ampiamente dimostrato da recenti indagini. 


Stop al gioco d’azzardo , il Tar dà ragione al Comune: attività ricreativa con problematiche di impatto. 

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