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domenica 1 febbraio 2015

Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio. L’ANAC intervenga direttamente !

Da InfoSannio del 01 febbraio 2015

(Riceviamo & Pubblichiamo) – Sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio è possibile acquisire che:
  • Il responsabile per la Trasparenza è l’Istr.amm. Dario DEL SORDO.
  • Titolare del potere sostitutivo ex l. 241/90 e D.lgs.n.33/2013 nonchè Responsabile della prevenzione e corruzione ex l. n.190/2012 è il SEGRETARIO GENERALE.
Ma, se non vogliamo vanificare le finalità della legge, non occorre evitare giurisdizioni “domestiche” e condizionamenti dovuti ad amicizie , conoscenze o ruoli locali ?
Intanto, sulla “lodevole” opera pubblica: danneggiamento delle alberate di tigli di varie strade non c’è traccia di atti e documenti, neppure quelli relativi all‘appalto conferito ai taglialegna, sul sito dell’ente !
Anzi, l’amministrazione ha eluso persino l’osservanza di una formale istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/90 e di una contestuale istanza di accesso civico ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n.33/2013.
Che fare ?
Il Comune di San Giorgio del Sannio nel mese di marzo del 2014 ha omesso di pubblicare sul sito istituzionale qualunque atto o documento relativo alla decisione di procedere a “capitozzatura” delle alberate di tigli storici lungo i margini di varie strade del paese: viale Spinelli, via Roma, via dei Sanniti;
vi ha proceduto, nel mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, conferendo appalto ad una ditta prescelta non si sa in base a quale gara e a quali criteri, oltre che requisiti professionali specifici dato l’incarico.
La decisione dell’Amministrazione è stata contestata dalla scrivente e da vari comitati civici , a mezzo comunicati stampa, per gli effetti perversi di danneggiamento del patrimonio arboreo, non supportato da ragionevoli motivazioni ed unico “polmone verde” del paese nonchè per la sorte della bio massa -rimasta avvolta da una coltre di punti interrogativi e da dati fattuali in contrasto con la poi asserita “rottamazione in discarica” della legna risultante dalle efferate capitozzature dei tigli- in virtu’ delle quali tutta la chioma naturale dei tigli veniva troncata, riducendo gli stessi a vergognosi appendiabiti, non più definibili “alberi” nel pieno possesso delle facoltà di purificazione dell’inquinamento atmosferico.
In data 20 dicembre 2014, a mezzo pec acquisita al Protocollo Comunale il 22 dicembre 2014 col n. 21246, la scrivente inoltrava al Comune “Istanza di accesso agli atti” ai sensi della legge n.241/90 e del D.Lgs.n.33/2013 al fine di visionare ed estrarre copia:
dell’ordinanza sindacale o atto equipollente con cui veniva disposta la cd.capitozzatura degli alberi;
le motivazioni alla base di tale determinazione;
la Ditta cui era stato conferito l’appalto per i lavori di capitozzatura con  relativo capitolato o convenzione e gara di appalto;
i soggetti cui è stata attribuita la legna di risulta;
i criteri con cui sono stati individuati i soggetti beneficiari della legna di risulta;
il parere di conformità, preventivo e successivo all’intervento, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comune malgrado sollecito all’adempimento del Responsabile per la Trasparenza Istr.Dir. Dario DEL SORDO inviato all’Ufficio Tecnico Comunale, al Segretario Generale (nominato dalla Giunta Titolare dei poteri Sostitutivi e Responsabile della Prevenzione e Corruzione ex lege n.190/2012) e per conoscenza alla istante qui scrivente in data 5 gennaio 2015 Prot. n. 57,
NON OTTEMPERAVA, nè pubblicando sul sito istituzionale gli atti e i documenti richiesti, nè comunicando all’istante Rosanna Carpentieri tempi e modi per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della residuale legge n.241/90.
Residuale quest’ultima in rapporto al generale obbligo sancito dal D.Lgs. n.33/2013, ma NON IRRILEVANTE in rapporto ai diritti e agli interessi meritevoli di tutela di cui è titolare Rosanna CARPENTIERI, in quanto imputata in un procedimento per diffamazione a seguito di querela del Sindaco Claudio RICCI il quale -evidentemente- non ha gradito le lettere sulla vicenda dello scempio ambientale e del danneggiamento dei tigli mediante capitozzatura.
Ma non è tutto.
Il Comune di San Giorgio non ha ancora ottemperato al disposto di cui alla legge n. 190/2012, ovviamente richiamato sia pure non esplicitamente nella istanza di accesso civico da me prodotta, con riferimento all’appalto e al compenso conferiti alla impresa taglialegna !
Il 31 gennaio è scaduto il termine per la pubblicazione dei dati.
E l’ANAC entro il 30 aprile trasmetterà alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare in tutto o in parte le informazioni di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012.
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare entro il 31 gennaio in tabelle riassuntive e liberamente scaricabili, anche a fini informatici e statistici, tutti i dati richiesti relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Ai sensi dell’art. 1 comma 16 lett. b della legge 190/2012 l’obbligo di informazione comprende TUTTE le tipologie di affidamento previste dal Codice dei Contratti pubblici – senza nessuna esclusione – anche in economia o in modalità diretta e a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, ivi comprese le  SPESE ECONOMALI di minima entità. Per queste ultime in tutte le fattispecie in cui non sia prevista l’acquisizione di un CIG o SmartCIG il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 10 zeri (0000000000)
La norma non prevede soglie minime. Per ogni procedimento occorre pubblicare:
a) la struttura proponente,
b) l’oggetto del bando, 
c) procedura di scelta del contraente (se alla data della comunicazione non sono ancora disponibili informazioni sui partecipanti e sull’aggiudicatario dovrà essere indicato il set minimo CIG, struttura proponente, oggetto del bando e procedura di scelta del contrente
c) l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, (nelle procedure negoziate i soggetti ai quali sia stata limitata in partenza la partecipazione; nelle procedure aperte gli operatori che hanno presentato offerta)
d) l’aggiudicatario, 
e) l’importo di aggiudicazione, 
  1. f) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura,( se manca il documento analogo al verbale di consegna dei lavori è necessario fare riferimento alla data di attivazione del contratto, o lettera di invito riscontrata dall’operatore o presentazione dell’offerta; se manca il certificato formale di ultimazione è possibile desumere la conclusione dell’appalto con riferimento alla fattura a saldo presentata dall’operatore economico o all’attestazione di regolare espletamento della prestazione. )
    g) l’importo delle somme liquidate. (Deve essere indicato come chiarito dall’ANAc l’importo complessivamente liquidato al lordo delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA; se all’atto della comunicazione annuale l’appalto è in corso di espletamento l’importo sarà commisurato alle somme liquidate sino a quel momento; ).
Attenzione: pur sussistendo una parziale sovrapposizione nella esposizione dei dati con l’adempimento di cui all’art. 23 del dlgs 33/2013, questo con scadenza 31 gennaio, previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, differisce per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione.
Per tutto quanto esposto, CHIEDIAMO che l’Anac e il Presidente dott. Cantone sanzionino DIRETTAMENTE e senza avvalersi di “intermediari locali” e di una sorta di “giurisdizione domestica”, il Comune di San Giorgio del Sannio (amministrazione iudicanda)!
Per accertare difatti una violazione di per sé lampante, visto l’obbligo di pubblicare la documentazione richiesta dalla scrivente,  nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet dell’ente, non occorre costruire un procedimento che, ad essere eufemistici, può essere definito farraginoso.
Se così fosse, non sono certo queste le  metodologie e le “pratiche efficaci” per prevenire la corruzione e rafforzare l’integrità e la correttezza dell’azione pubblica a San Giorgio del Sannio!
CHIEDIAMO ALTRESI’ alla magistratura ordinaria del Tribunale di Benevento: abbiamo constatato e toccato con mano il DANNEGGIAMENTO (su piante vive e sanissime), lo SCEMPIO AMBIENTALE E LO SPERPERO DI DANARO PUBBLICO…
COSA ALTRO OCCORRE AFFINCHE’ ​ LA MAGISTRATURA DI BENEVENTO AGISCA PENALMENTE​ (E SAREBBE ORA!) CONTRO IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO ?
Possibile che ritenga sempre sostenibili le azioni penali in giudizio quando è il sindaco a querelarsi e soprattutto, quando scomoda il reato fascista della diffamazione a mezzo stampa anche quando il mezzo della stampa non è stato usato ma ci si è limitati a interlocuzioni e lettere critiche verso la p.a. ?​
Rosanna Carpentieri
In proprio e per il Comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia

domenica 14 dicembre 2014

Alcuni semplici provvedimenti per arginare la corruzione nella Pubblica Amministrazione

Come preambolo riporto un mio articolo scritto in data 14-02-2010, quanto mai attuale, che trovasi anche su questo sito (Clicca QUI per rileggerlo)
“In questa breve sintesi sulla corruzione cerchiamo di individuarne le cause e di chiarire prima di tutto come si concretizza il reato di Corruzione, (artt. 318-322 C.P.) perché questo istituto viene spesso citato a sproposito e confuso con la concussione.
CORRUZIONE L’art. 318 del Codice Penale recita testualmente che:” Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”
CONCUSSIONE Leggiamo ora l’art.317 del C. P. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”
Che differenza c’è fra Corruzione e Concussione ? Domanda che molti mi hanno posto inviandomi numerose mail alle quali mi è difficile poter rispondere per questioni di tempo. Preferisco rispondere quì a tutti i lettori.
Chiaramente risponderò, in linea generale, senza scendere nei numerosi casi in cui queste differenze possono verificarsi nei rapporti tra semplici cittadini e pubblici ufficiali. In buona sostanza la differenza riguarda la posizione che il privato ed il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto.
Seguiamo ciò che dice la Cass. pen., Sez.VI, 19/10/2001, n.1170:
“ Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. Elemento necessariamente comune alle due figure è l’esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antigiuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l’assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi – il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione.”
In buona sostanza mentre nella CORRUZIONE vi è un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Quindi i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sull’atto illecito da compiere. Nella CONCUSSIONE – che è reato monosoggettivo – invece, il pubblico ufficiale, è il dominus (padrone) della situazione illecita , il quale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringe con la minaccia e induce con la frode un privato a sottostare all’indebita richiesta, mettendolo in una situazione che non offre ulteriori alternative.
Sia nella corruzione che nella concussione uno dei soggetti in causa deve avere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio perché questi reati possano concretizzarsi.
Vediamo che significa pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE
L’art. 357 del codice penale così definisce il pubblico ufficiale :
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi.”
L’Art. 358 del C.p. definisce la nozione di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Così recita: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
OGGETTO dei reati
Oggetto materiale della condotta è “il denaro o altra utilità”.
Nel termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente tanto in un dare , quanto in un facere, e ritenuto rilevante alla consuetudine comune ( Cass. Sez. Un., 11-5-1993).
Non rientrano nel concetto di altra utilità le cd. Regalie e, in genere i donativi di pura cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all’atto del pubblico ufficiale, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retribuzione, posto che nel concetto di retribuzione è sempre insita una idea di adeguatezza e di corrispettività ( Cass. VI, 3-11-1998).
A grandi linee abbiamo cercato di chiarire al lettore, in parole semplici, la differenza fra i due tipi di reati contro la pubblica amministrazione.
Cerchiamo ora di individuare le cause che hanno determinato e determinano il fiorire e rifiorire di questi odiosi delitti. La pubblica Amministrazione dovrebbe agire sempre per il bene dei cittadini. Per fare ciò lo Stato si avvale dei propri funzionari (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, dipendenti statali, parastatali, dirigenti ecc.) che altro non sono che i cd. “dipendenti pubblici” Non sempre questi ultimi sono persone oneste e rispettose delle leggi. Molte volte per ottenere danaro o altre utilità corrompono o vengono corrotti da terzi estranei all’Amministrazione.
Si concretizzano allora i cd. “reati” che abbiamo sopra descritto. Perché accade questo? Fondamentalmente per i seguenti motivi: a) disonestà innata di alcuni funzionari dello Stato; b) malcostume diffuso nella P.A. 3) imposizione mafiosa. Quale il rimedio? Purtroppo si può fare ben poco per arginare questa piaga. Un immediato provvedimento sarebbe quello di interdire, in via definitiva, i corruttori, dai pubblici uffici in aggiunta alle pene previste dal Codice penale. Ma non è quasi mai accaduto – a memoria di uomo – che chi si rende colpevole di questi reati sia stato licenziato dal posto di lavoro. C’è sempre stato il politico di turno che gli ha lanciato la ciambella di salvataggio. E la storia si ripete. Come il cd. Cane che si morde la coda. Ricordate il periodo di Tangentopoli o Mani pulite! Ricordate quanta gente è stata processata proprio per questi tipi di reati? A distanza di tempo il fenomeno si è ripresentato (semmai fosse finito!) più rigoglioso di prima. Leggetevi a pag. 3 del “Fatto Quotidiano” del 13 febbraio 2010 l’articolo intitolato: “Un anno di corruzione nello Stivale” troverete oltre venti tipi di reati di questa tipologia (Corruzione e Concussione) disseminati in tutte le Regioni d’Italia. Sembra proprio che sia un reato di moda! A volte essere stato processato per corruzione o concussione sembra proprio costituire un titolo di merito! Ahimè! Come ci siamo ridotti! Ed il dramma è che non si intravede rimedio alcuno! (Tratto dal mio articolo “Il reato di moda: la corruzione”)”
Una volta chiariti al lettore i concetti di corruzione e concussione, passiamo alla terapia:
Dal momento che la corruzione in Italia ormai si è istituzionalizzata sia nella pubblica amministrazione (Stato) sia negli Enti locali, (Comuni, Province, Regioni, AST) occorre intervenire urgentemente e con mano ferma e pesante, a porre un rimedio. Quali provvedimenti adottare? Secondo Noi per assestare un duro colpo alla corruzione è necessario:1) sospendere immediatamente dal servizio e, successivamente licenziare, chi corrompe o concute nella PA, non appena arriva l’avviso di garanzia; 2) Confiscare immediatamente i patrimoni; 3) rendere obbligatoria la partecipazione di un Magistrato nelle gare per la fornitura di beni e servizi nella PA, in qualità di Presidente; 4) Corresponsabilizzare i politici con i dirigenti del settore, nelle gare, in modo che vi sia responsabilità condivisa; 5) Eliminare, la prescrizione ed il patteggiamento per questi tipi di reato.
Procedere, infine,  mediante Decreto Legge e non con un Disegno di legge, come in atto, sta facendo il Governo. Questo non va bene! Adottare un disegno di legge significa non solo allungare notevolmente il tempo di intervento, ma, accontentare, chi, con questi reati ci marcia da una vita. Sarebbero già sufficienti di per se, a mio avviso, questi semplici interventi per assestare una sonora bastonata ai corrotti e corruttori.
di Fernando Cannizzaro
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