Con il D.lgs n. 33/2013 (sugli obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni), esattamente all' art. 5, si è riconosciuto un diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni pubbliche di portata più ampia e di più ampio respiro.
La novitá più importante è che tale diritto spetta a chiunque, senza alcuna dimostrazione di uno specifico interesse in merito a tale accesso, a differenza del diritto d'accesso ex art. 22 L. 241/1990, concesso solo a chi abbia "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l'accesso" - ed a chi è parte di un procedimento amministrativo.
Il nuovo art. 5 NON prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.
L' altra novità è che questo "nuovo diritto di accesso" non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati, a differenza di ciò che è accaduto sino ad ora; infatti, per giurisprudenza costante - il diritto d'accesso "tradizionale" si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l'elaborazione di dati.
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