Con la delibera 71/2013 dello scorso 1° agosto la CiVIT ha previsto la pubblicazione, entro il 30 settembre, di alcune informazioni sui siti istituzionali, con relativa verifica degli OIV: nell’ottica di uno “spirito di gradualità”, la Commissione ha previsto che gli Organismi Interni di Valutazione (OIV) attestino (tramite pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito Documento di Attestazione allegato alla delibera 71/2013) l’effettivo assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione
a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
c) procedimenti amministrativi (dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m) e d) del d.lgs. n. 33/2013);
d) servizi erogati agli utenti;
e) informazioni relative alla modalità di accesso civico.
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
c) procedimenti amministrativi (dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m) e d) del d.lgs. n. 33/2013);
d) servizi erogati agli utenti;
e) informazioni relative alla modalità di accesso civico.
Nella medesima delibera sono riportate le forme di controllo e vigilanza previste:
- Attività diretta (verifica da parte di CiVIT della presenza dell’attestato e dell’effettiva veridicità dell’attestato stesso su un campione di amministrazioni, selezionato secondo criteri che la CiVIT renderà noti successivamente);
- Attività indiretta (verifica da parte di CiVIT a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte del Responsabile della trasparenza o da privati cittadini);
- Controllo documentale (effettuato dalla Guardia di Finanza su un campione casuale di amministrazioni, che riscontrerà l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV).
Il controllo rappresenta la penultima fase del processo organizzativo previsto dalla normativa, che dovrebbe garantire l’effettiva osservanza degli obblighi di legge da parte delle amministrazioni. L’ultimo gradino dovrebbe essere rappresentato, in caso di inadempienza, dall’applicazione delle sanzioni previste.
Le forme di controllo sono differenti nelle modalità e negli attori che le attuano e dovrebbero fornire, nell’ottica della norma, un adeguato deterrente in grado di garantirne la sua effettiva osservanza.
Fra gli obblighi previsti per il prossimo 30 settembre il più gravoso è sicuramente quello della pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi: oltre ai dati del responsabile del procedimento e delle tempistiche procedimentali, si prevede un controllo sui relativi atti e documenti da presentare in caso di istanza di parte.
La mappatura dei procedimenti di un ente è un compito molto impegnativo, che coinvolge tutti gli uffici e richiede molto tempo. La richiesta della CiVIT e dello stesso D. Lgs. 33/2013 non è comunque improvvisa o sorprendente: tale obbligo era già sancito nell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale dopo la sua revisione attuata con il D. Lgs. 159/2006.
L’articolo è stato poi modificato proprio dal D. Lgs. 33/2013, che ha attuato il riordino degli obblighi di pubblicazione.
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