MANCA L'ACQUA ? PAGHI IL GESTORE !!!
E' quanto ha disposto la Cassazione con la sua sentenza 2182/16 affermando un principio generale valido per situazione analoghe.
Per la Cassazione il Gestore dell’acquedotto è tenuto ad individuare fonti di approvvigionamento alternative se quelle usuali sono fuori legge, senza aspettare che vi provvedano terzi responsabili dell'eventuale inquinamento oppure se quelle usuali sono inutilizzabili.
Che dire della situazione a San Giorgio del Sannio (BN) in cui proprio il gestore Alto Calore s.p.a. è il principale responsabile della cronica mancanza di acqua elevata a sistema per far fronte a deficit di bilancio del gestore o ad una politica del risparmio aziendale non consentita dalla legge ?
Adesso sangiorgesi lobotomizzati (che pagate -timorosi, e di che?- anche a fronte di inammissibili e non chiariti disservizi la bolletta ) sapete cosa fare !
Sapete cosa prevede un contratto (di somministrazione o fornitura) a prestazioni corrispettive ?
Dov'è nel caso di specie la sinallagmaticità ?!
E dove sono i presupposti di una vera class action anche di risarcimento danni contro l'Alto Calore s.p.a. se si sa solo mugugnare ?
Rosanna Carpentieri
P.S.
La decisione riguarda l‘Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, già gestore della rete idrica di Gela che dovrà pagare 853 euro di risarcimento danni in favore di un utente confermando la decisione del Giudice di Pace e del Tribunale, non avendo provato di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento.
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